Incarto n.
10.2010.700

DA 5699/2010

Bellinzona

18 settembre 2012

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1ACCU 1        

(difensore: DI 1, __________)

 

prevenuta colpevole di  1.     ingiuria

                                        per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________, effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, offeso l’onore di quest’ultima tacciandola di “puttana”;

 

                                 2.    minaccia

                                        per avere, a __________ e __________, in data __________, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;

 

                                        fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo dianzi indicate;

 

                                        reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 22 dicembre 2010 n. 5699/2010 del   che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) cadauna (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2010 dall'accusato;

 

prospettata                        all’accusata la seguente modifica della fattispecie del DA 5699/2010

 

1.ingiuria, ripetuta
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________, effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, nonché direttamente a quest’ultima, offeso il di lei onore tacciandola di “puttana”;

2.minaccia, ripetuta
per avere, a __________ e __________, in data __________, __________ e __________, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;

 

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa in questione, postula il risarcimento della nota professionale finale così come il riconoscimento di un importo di fr. 1'000.- a titolo di torto morale, quest’ultimo da versare in beneficienza, tenuto conto della grande sofferenza patita dalla sua patrocinata in tutta la vicenda;

 

sentito                               il difensore, il quale il proscioglimento della sua assistita, atteso come non c’è la prova delle imputazioni a suo carico, in via subordinata chiede una riduzione della pena proposta e la non revoca della sospensione condizionale. Con riferimento all’istanza di risarcimento rileva come la pretesa in risarcimento del danno è liquida, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda il torto morale;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se l’imputata è autrice colpevole di

                              1.1.     ingiuria;

                               1.2 .    minaccia;

                                        per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

                                3.     Se l’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

                                 4.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

                                 5.     Se devono essere riconosciute le pretese di parte civile e di torto morale.

 

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 42 cpv. 1 e 4, 177, 180 CP ; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1ACCU 1

                    

autrice colpevole di

 

1.  ingiuria, ripetuta (art. 177 CP)
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di giugno __________, effettuando diverse telefonate ad amici e conoscenti di CIVI 1, nonché direttamente a quest’ultima, offeso il di lei onore tacciandola di “puttana”;

 

2.  minaccia, ripetuta (180 CP)
per avere, a __________ e __________, in data __________, __________ e __________, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di volerla accoltellare;

 

 

condanna                         ACCU 1ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  alla multa di fr. 100.- (cento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr. 350.- senza motivazione scritta.

 

 

riconosce                        a favore della parte civile l’importo di fr. 2'139.05 a titolo di risarcimento delle pretese civili;

 

 

respinge                           l’indennità per torto morale;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

Intimazione a:                    - seduta stante

 

ACCU 1  

  

CIVI 1  

  

 

                                        - per raccomandata

                                            

 

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                           Sezione della popolazione, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

 

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale