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Letizia Saporito Di Domenico, Via G. Guisan 21A, 6830 Chiasso
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Incarto
n. DA 686/2010 |
Bellinzona 18 ottobre 2012
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1, __________(difeso da: DI 1, __________),
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prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, a __________, omesso, non accompagnando la figlia dalla madre e nel rispettivo punto d’incontro in data __________, __________, __________, __________ nonché di data __________, di ottemperare alla decisione di data __________ e di data __________ della Commissione Tutoria regionale con la quale sotto comminatoria del presente articolo veniva fatto ordine al Signor ACCU 1 di rispettare i diritti di visita tra LESA 1 e __________,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 292 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 febbraio 2010 n. 686/2010 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2010;
sentita la teste;
sentita la parte civile, la quale si rimette alla decisione del Giudice;;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.Se ACCU 1 è autore complevole di:
disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, a __________, omesso, non accompagnando la figlia dalla madre e nel rispettivo punto d’incontro in data __________, __________, __________, __________ nonché di data __________, di ottemperare alla decisione di data __________ e di data __________ della Commissione Tutoria regionale con la quale sotto comminatoria del presente articolo veniva fatto ordine al Signor ACCU 1 di rispettare i diritti di visita tra LESA 1 e __________,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 292 CP
2.Quale deve essere l’eventuale pena
3.A chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e segg , 292 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1 dal reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 686/2010 del 15 febbraio 2010.
carica la tassa di giustizia di fr. 250.00 e le spese giudiziarie di fr. 190.00 allo Stato.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la relativa
tassa di fr. 400.00 sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
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ACCU 1, __________, LESA 1, __________,
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- per raccomandata
AINQ 1, __________
DI 1, __________
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Sezione della Popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 250.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 90.00 testi
fr. 440.00 totale