Incarto n.
10.2011.24

DA 5885/2010

Bellinzona

7 novembre 2012

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

 

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

 

 

prevenuto colpevole di         lesioni colpose

                                        per avere, a __________, presso l’area di servizio autostradale, corsia nord/sud, km 4'600, in data __________, verso le ore 12.30, cagionato, per negligenza, un danno al corpo o alla salute del pedone CIVI 1, e meglio,

                                        per essere ripartito, dopo avere fatto il pieno di benzina, alla guida dell’autovettura marca __________ targata ZH __________ trainante il rimorchio/ roulotte targato ZH __________, senza accertarsi che ai lati del convoglio non vi fossero dei pedoni, in concreto, non accorgendosi della presenza di CIVI 1 sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di marcia di quest’ultimo), dove erano inoltre posizionate le pompe di benzina, che, urtata dalla roulotte alla spalla destra, è rovinata a terra, e la di lei caviglia destra finendo travolta/schiacciata dalla ruota sinistra della roulotte durante la ripartenza del convoglio verso destra in direzione dei parcheggi, provocandole le serie lesioni accertate dai referti medici agli atti;

 

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 dicembre 2010 n. 5885/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di CHF 2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 250.- (duecentocinquanta) (art. 34 segg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

                                 2.     Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l’avvertanza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP-TI).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 dicembre 2010;

 

indetto                               il pubblico dibattimento, al quale hanno presenziato solo l’accusato e il difensore DI 1; il Procuratore pubblico, con scritto 8 ottobre 2012, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento (postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato), mentre CIVI 1, con scritto 6 novembre 2012 del patrocinatore PR 1 (__________), ha comunicato la propria impossibilità a comparire, a causa di ragioni di salute certificate dal Pract.med. __________ (__________);

 

preso atto                          che nel suddetto scritto, il patrocinatore si è inoltre così espresso in punto alle pretese rivendicate dalla parte civile:

 

                                                      Il pagamento della parcella del mio predecessore (Avv. __________) per un ammontare di CHF 2'799.05 è già stato richiesto nella lettera del 5 dicembre 2011. I costi della mia parcella nel procedimento in corso ammontano a CHF 2'045.50.

 

                                                      Di conseguenza vengono avanzate le seguenti richieste:

 

                                                      .     che l’accusato venga condannato a risarcire la signora CIVI 1 per il totale dei costi medici causati dall’incidente.

                                                      .     che l’accusato venga condannato al pagamento di un contributo di CHF … secondo l’art. 433 StPo per le spese necessarie.

                                                      .     che l’accusato venga condannato a pagare una soddisfazione alla signora CIVI 1 per le difficoltà quotidiane causate in conseguenza all’incidente per un ammontare di non meno di CHF 5'000.- (la deambulazione quotidiana della signora CIVI 1 è gravemente compromessa).

                                                      .     tutti i costi e risarcimenti sono a carico dell’imputato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento di ACCU 1 con la contestuale reiezione delle pretese della parte civile. Per queste ultime, in ogni caso contestate, domanda in via subordinata il rinvio al competente foro civile;

 

sentito                               da ultimo l’accusato, il quale dichiara di non ravvisare che altro comportamento, in luogo di quello concreto, avrebbe dovuto assumere il giorno dei fatti;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

 

                                 3.     Se, e in quale misura, devono essere accolte le richieste della parte civile.

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

preso atto                          che con scritto 13 novembre 2012 il patrocinatore ha tempestivamente annunciato l’appello, chiedendo altresì la motivazione della sentenza;

 

 

considerato                      in fatto e in diritto

 

                                 1.     L’accusato ACCU 1 è nato a __________ nel __________. Egli, ha ricordato in aula, ha svolto la scuola reclute come soldato camionista, ottenendo anche i gradi di caporale e di furiere. Ha quindi lavorato in ufficio presso più ditte, prima di essere assunto dalla __________, società attiva nel campo della produzione di acciaio, e, successivamente, dalla __________ AG (dove ha funto da responsabile della vendita), società attiva nel medesimo settore. Nel __________, a __________ anni, è stato pensionato su sua richiesta.

                                        Nell’arco della carriera professionale, durata in tutto circa 30 anni, ACCU 1 ha viaggiato molto, percorrendo con il proprio veicolo ca. 45'000. km ogni anno.

                                        Le sue entrate attuali si situano attorno alla somma di CHF 13'000.- netti mensili, cui va aggiunta una sostanza pari a ca. CHF 500'000.- (in parte investiti).

 

                                 2.     Il __________, presso l’area di servizio dell’autostrada __________ all’altezza del km 4.600 (corsia nord/sud, territorio di __________), si è verificato un incidente della circolazione stradale che ha coinvolto l’autista ACCU 1, alla guida di un’__________ con una roulotte al traino, ed il pedone CIVI 1 (__________), nella circostanza feritasi e, quindi, ospedalizzata (inizialmente) al nosocomio __________ di __________, a causa di un trauma da schiacciamento del piede destro e di un trauma contusivo al naso (certificato medico ORBV 18 luglio 2007, pag. 1).

                                        Gli eventi sono stati così riassunti nel rapporto di constatazione (pag. 4):

 

                                                      La protagonista CIVI 1 (pedone) a suo dire dopo aver saldato il dovuto per il rifornimento di carburante del veicolo, con l’intento di ritornare verso lo stesso, decideva di incamminarsi passando fra una vettura e la roulotte trainata da questo mezzo (fermi per effettuare rifornimento di carburante).

                                                      Quando si trovava praticamente in mezzo ai due veicoli, il convoglio ripartiva urtandola e facendola cadere al suolo.

 

                                                      ACCU 1 in sede d’interrogatorio dichiarava di non essersi accorto di nulla, veniva fermato dall’addetto della stazione di rifornimento e informato dell’accaduto.

 

                                 3.     Tali fatti e la corrispettiva querela di CIVI 1 hanno indotto il AINQ 1, il 27 dicembre 2010, ad emettere un decreto d’accusa nei confronti di ACCU 1 per il reato di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), imputandogli di avere negligentemente provocato:

 

                                                      (…) un danno al corpo o alla salute del pedone CIVI 1, e meglio,

                                                      per essere ripartito, dopo avere fatto il pieno di benzina, alla guida dell’autovettura marca __________ targata ZH __________ trainante il rimorchio/roulotte targato ZH __________, senza accertarsi che ai lati del convoglio non vi fossero dei pedoni, in concreto, non accorgendosi della presenza di CIVI 1 sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di marcia di quest’ultimo), dove erano inoltre posizionate le pompe di benzina, che, urtata dalla roulotte alla spalla destra, è rovinata a terra, e la di lei caviglia destra finendo travolta/schiacciata dalla ruota sinistra della roulotte durante la ripartenza del convoglio verso destra in direzione dei parcheggi, provocandole le serie lesioni accertate dai referti medici agli atti.

 

                                        Quale condanna a carico di ACCU 1, sono state proposte una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 250.- ciascuna - posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni - e una multa di CHF 300.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia (CHF 100.-) e delle spese (CHF 100.-). L’accusa ha inoltre rinviato CIVI 1 al competente foro civile per le sue rivendicazioni di corrispondente natura.

 

                                 4.     Oppostosi tempestivamente al decreto d’accusa, ACCU 1, attraverso il difensore, ha domandato in sede dibattimentale il proprio proscioglimento, con la contestuale reiezione delle pretese risarcitorie avanzate dalla querelante (cfr. infra). Per queste ultime - in ogni caso contestate nella loro fondatezza, indipendentemente dall’eventuale proscioglimento - egli ha altresì postulato in via subordinata il rinvio al competente foro civile.

 

                                        Riprendendo quanto già sollevato in precedenti scritti all’indirizzo del Ministero pubblico (20 dicembre 2010) e di questo Tribunale (26 gennaio 2011), l’accusato ha innanzitutto contestato le circostanze descritte dal decreto d’accusa, divergenti in maniera essenziale dalla dinamica dei fatti ricostruita dagli agenti che hanno raccolto le prime testimonianze dei protagonisti dell’incidente. ACCU 1 ha segnatamente negato che nel momento dell’urto CIVI 1 si potesse trovare “sul lato sinistro del convoglio (secondo la direzione di marcia di quest’ultimo)”, accanto al quale stava dunque transitando. L’impatto sarebbe invece avvenuto mentre la signora CIVI 1 era tra i due veicoli - automobile e roulotte - formanti il convoglio, che stava quindi cercando di superare passandovi in mezzo.

                                        Ciò posto e ricordando in aula di non essere partito senza prima avere rivolto lo sguardo allo specchietto retrovisore destro (“di sicuro”) e a quello sinistro (“con grande probabilità”; ) per accertarsi che non vi fosse vicino nessuno (in effetti non visto), il signor ACCU 1 ha sostenuto che il contatto con la querelante sarebbe stato provocato dall’improvvido comportamento di quest’ultima, suscettibile di interrompere il nesso di causalità adeguata tra una sua eventuale negligenza (comunque denegata) e le lesioni corporali prodottesi nell’evento.

 

                                 5.     CIVI 1, da parte sua, per ragioni di salute ha rinunciato a comparire al pubblico dibattimento (cfr. certificato medico Pract.med. __________ 5 novembre 2012), facendo nondimeno pervenire a questo Tribunale, per il tramite del patrocinatore (anch’egli non comparso in aula), una presa di posizione nella quale, oltre a formulare le sue pretese risarcitorie (il pagamento delle spese legali di complessivi CHF 4'844.55; la rifusione delle spese mediche; il rimborso delle spese necessarie ai sensi dell’art. 433 CPP; l’indennizzo del torto morale pari ad almeno CHF 5'000.-), ha ripercorso quella che è stata secondo lei la sequenza degli avvenimenti:

 

                                                     … io mi avviavo dalla stazione di benzina in direzione della mia macchina parcheggiata. Nel frattempo venivo sorpassata a destra da una macchina a distanza ravvicinatissima. Poco dopo venivo urtata da un rimorchio (possibilmente una roulotte) alla spalla. Avvertivo un colpo, finivo per terra e poco dopo il mio piede destro venne schiacciato dalla ruota del mezzo. Mi trovavo a terra a viso in giù e avvertivo un dolore fortissimo. Per un attimo rimanevo priva di sensi e poi udivo che venivano chiamate delle persone. Dovevo costatare una grande ferita sanguinante al mio piede destro; in seguito arrivava l’ambulanza. Inizialmente l’autore dell’incidente tentava evidentemente a proseguire; poi però dei clienti della stazione di benzina accorsi riuscirono a fermarlo…

 

                                 6.     Secondo l’art. 125 CP (lesioni colpose), chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

 

                                        Perché la fattispecie punita dalla norma sia realizzata, devono essere riunite tre condizioni: (1) un danno al corpo o alla salute di una persona, (2) una negligenza e (3) un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (DTF 122 IV 145 in rel. con Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 1 ad art. 125 CP).

 

                              6.1.     Il danno al corpo o alla salute di una persona ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP corrisponde a quello definito come lesione semplice dall’art. 123 CP (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 125 CP) e consiste in un’offesa all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, pur senza causare alla vittima un pericolo di morte o un’infermità permanente. In generale, si riconoscono quali lesioni i casi che necessitano normalmente di cure mediche, producendo stati assimilabili a malattie. Vi è quindi una lesione anche quando l’agente provoca una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione, ciò che non implica necessariamente un contatto fisico con la vittima. Configura infatti una violazione dell’integrità fisica assimilabile ad una malattia - e dunque una lesione - anche porre qualcuno sotto l’influsso della droga (Corte delle assise correzionali, sentenza n. 72.2004.173 del 21 aprile 2005, consid. n. 7).

 

                              6.2.     Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

 

                                        Con particolare riferimento al reato di lesioni colpose, la Corte di appello e di revisione penale (sentenza n. 17.2010.33 del 4 maggio 2011, consid. n. 3.1) ha ricordato come l’ammissione di una negligenza punibile richieda l’adempimento di due presupposti. Dapprima, l’autore deve avere violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni protetti penalmente da lesioni involontarie. Poi - perché il comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile diventi penalmente rilevante - è necessario che l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell’esposizione a pericolo altrui e modificare di conseguenza il suo comportamento. In sintesi, si deve potere rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una reprensibile mancanza di sforzi.

                                        Per determinare il contenuto del dovere di prudenza occorre chiedersi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere in grandi linee il corso degli eventi - questione da esaminare alla luce della teoria della causalità adeguata (cfr. infra), dovendosi valutare con maggior rigore i casi in cui l’autore è un esperto - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.

                                        La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di mancato rispetto di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni, oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.

 

                              6.3.     Il rapporto di causalità intercorrente tra il comportamento contrario a un dovere di prudenza e il risultato (il danno al corpo o alla salute di una persona), ha proseguito la CARP nella citata sentenza n. 17.2010.33 (consid. n. 3.3), deve essere naturale ed adeguato.

 

                                        Un rapporto di causalità naturale è dato allorquando il comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell’evento, ovvero se non può essere tralasciato senza che l’evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica. Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente.

                                        Oltre che naturale, il rapporto di causalità si rivela adeguato se il comportamento dell’autore risulta idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello concretamente realizzatosi. Soltanto in quest’evenienza si può affermare che l’evento verificatosi fosse prevedibile dall’autore.

 

                                        Il rapporto di causalità adeguata viene tuttavia meno, perdendo così il concatenamento dei fatti la sua rilevanza giuridica, allorché un’altra causa concomitante, come per esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia talmente straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità; occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l’origine più probabile ed immediata dell’evento considerato, relegando in second’ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare il comportamento dell’agente (CARP 17.2011.59 del 16 aprile 2012, consid. n. 5.3.1).

 

                                 7.     Nella fattispecie occorre innanzitutto valutare quale sia il comportamento di CIVI 1 su cui debba fondarsi il giudizio, questione relativamente alla quale, come esposto in narrativa, non vi è univocità. Se il Procuratore pubblico ha in effetti considerato che la vittima, al momento dell’urto, stesse camminando sul lato sinistro del convoglio, ACCU 1, richiamando soprattutto il verbale dell’interrogatorio 14 luglio 2007 della signora CIVI 1, sostiene per contro che quest’ultima si trovava in mezzo ai due veicoli, tra l’automobile e la roulotte.

 

                              7.1.     In assenza di testimoni e considerata l’opposizione, ammessa con decisione 5 ottobre 2012, del signor ACCU 1 all’uso dibattimentale del verbale dell’interrogatorio di CIVI 1 davanti alla polizia del Cantone __________ (art. 227 cpv. 2 CPP-TI, ancora applicabile al presente procedimento in virtù degli artt. 453 cpv. 1 e 455 CPP), i soli elementi in grado di fare chiarezza al riguardo sono le dichiarazioni rese dall’accusato a diverse riprese (interrogatori 12 luglio 2007 davanti alla polizia del Cantone __________ 15 settembre 2010 davanti alla polizia del Cantone __________ e 7 novembre 2012 davanti a questa Pretura) e quelle rilasciate da CIVI 1 il 14 luglio 2007 alla polizia del Cantone Ticino (riprese dal rapporto di constatazione).

 

                                        Ora, se ACCU 1 non ha saputo contribuire all’acclaramento della particolare circostanza (in definitiva, ripetendo costantemente quanto affermato anche in sede dibattimentale, e meglio: “Posso dire che di sicuro prima di ripartire ho guardato nello specchietto laterale destro; per automatismo posso dire che con grande probabilità ho guardato anche nello specchietto laterale sinistro ma non posso affermarlo con certezza. Negli specchietti non ho visto nessuno, né in altro modo ho visto qualcuno che potesse essere lì vicino”), CIVI 1 ha invece dichiarato che:

 

                                                      In data e ora di cui sopra mi trovavo presso l’__________ di __________. Dopo aver terminato il rifornimento di carburante alla mia vettura __________, targata ZH __________, e aver saldato il dovuto alla cassa, m’incamminavo verso la mia auto. Visto che nelle vicinanze vi era parcheggiata una vettura con roulotte decidevo di passare fra la vettura e la roulotte.

                                                      In quel frangente il convoglio ripartiva con conseguente investimento della mia persona (con la roulotte).

                                                      A seguito di questo cadevo in avanti picchiando il viso sull’asfalto e il mio piede destro veniva schiacciato dalla ruota sinistra della roulotte.

                                                      Non mi sono accorta che il veicolo stava ripartendo.

 

                                        Il tenore di quanto riferito, due giorni dopo i fatti, dalla parte civile, è stato confermato nel dibattimento dall’agente verbalizzante __________, il quale ha in particolare ricordato che:

 

                                                      Il verbale con il signor ACCU 1 è avvenuto con me che ponevo domande un po’ in tedesco, un po’ in italiano. Preciso che le mie conoscenze di tedesco possono essere definite di base. Per quanto ricordo lui rispondeva in tedesco, almeno per la maggior parte. Può essere che abbiamo parlato in francese e inglese. Ritengo di conoscere il tedesco ad un livello sufficiente per potersi spiegare bene. Un paio di giorni dopo ho sentito la signora CIVI 1 in ospedale. L’interrogatorio si è svolto con le medesime modalità, quindi principalmente in tedesco. La signora CIVI 1, persona abbastanza anziana, c’era con la mente; era presente. Le generalità che figurano nel verbale sono state prese un po’ dalla patente - o dalla carta di identità - e la rimanenza glieli ho chiesti io. Ho avuto la sensazione che la signora CIVI 1 capisse cosa si andava verbalizzando. La cosa mi sembrava molto chiara. Riguardo alla frase del verbale in cui la signora ha deposto di essere passata fra la vettura e la roulotte, non ricordo vi siano state discussioni. Lei voleva proprio dire di essere passata dove c’è il gancio/trapezio fra la vettura e la roulotte. È stata posta la domanda specifica a sapere se lei è passata davanti, dietro o in mezzo al convoglio ACCU 1. Lei ha risposto subito “in mezzo” (“inzwischen”).

 

                              7.2.     Quella che si rivela essere a tutti gli effetti l’unica prova - la testimonianza della stessa CIVI 1 - indica pertanto che la vittima, al momento del sinistro, si trovava tra l’__________ guidata dall’accusato e la roulotte attaccatavi, e meglio mentre era intenta a passare in mezzo al convoglio (“dove c’è il gancio/trapezio fra la vettura e la roulotte”) per fare ritorno al proprio veicolo. Non essendovi neppure fondati dubbi circa la corretta verbalizzazione da parte dell’agente __________ (che risentito durante il dibattimento, si è dichiarato al riguardo sicuro), ne deriva che la successione degli eventi, a fronte della quale va ricercata l’eventuale condotta negligente di ACCU 1, è quella da lui prospettata.

 

                                        Vero è che la parte civile, nel suo scritto 6 novembre 2012, ha rettificato le sue affermazioni iniziali, sostenendo in particolare di essere stata “sorpassata a destra da una macchina a distanza ravvicinatissima” e di essere quindi stata “urtata da un rimorchio (possibilmente una roulotte) alla spalla”. Simile presa di posizione non induce tuttavia a discostarsi dalla versione dei fatti che lei medesima, in un primo tempo, aveva fornito, rispetto alla quale le nuove allegazioni non possono essere ritenute in alcun modo prevalenti. Non vi è infatti chi non veda come delle semplici dichiarazioni scritte mai sottoposte a contraddittorio, possano da sé sole invalidare quelle rese in un interrogatorio davanti ad un agente della polizia o ad un magistrato (e all’eventuale controparte), avendo in particolare questi ultimi la possibilità di porre delle domande all’interessato in grado di chiarire la fattispecie e di dissipare eventuali dubbi.

 

                                 8.     Ciò posto ed essendo appena il caso di rilevare come gli atti (in particolare la diversa documentazione medica) suffraghino appieno l’esistenza del danno al corpo o alla salute di una persona richiesto dall’art. 125 cpv. 1 CP, si tratta ora di esaminare se all’accusato deve essere attribuita una negligenza cui vadano ricondotte le ferite riportate da CIVI 1.

 

                              8.1.     Terminato il pieno di benzina e saldato alla cassa il dovuto, ACCU 1 si è messo alla guida della propria __________ ed è ripartito dopo avere verificato, attraverso il controllo degli specchietti retrovisori laterali, che non vi fosse nessuno nelle vicinanze.

                                        Al proposito si osserva invero che l’accusato, a differenza di quanto vale per lo specchietto retrovisore destro (secondo lui certamente guardato), ha dichiarato di avere rivolto l’attenzione allo specchietto retrovisore sinistro solamente “con grande probabilità”. Soprattutto in assenza di circostanze atte a suggerire il contrario, l’azione in disamina può comunque essere considerata avvenuta. È inoltre verosimile che l’eventuale mancato controllo dello specchietto retrovisore sinistro non configurerebbe una negligenza legata alle ferite riportate da CIVI 1 da un rapporto di causalità naturale, giacché non avrebbe probabilmente consentito di scorgere il pedone, in quel momento in mezzo - e non a lato - del convoglio.

                                        La negligenza colpevole del signor ACCU 1 potrebbe semmai consistere - ed è quanto va qui appurato - nel non avere parimenti prestato attenzione allo specchietto retrovisore centrale, azione che egli mai ha sostenuto di avere effettuato e che, potendo permettere di notare CIVI 1 ed evitare di urtarla, viene di fatto smentita dall’incidente stesso.

 

                              8.2.     Secondo la giurisprudenza, ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (come in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo fare capo alle medesime per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare provvedimenti necessari per la tutela di terzi, quando si crea una situazione di pericolo (CCRP, sentenza n. 17.2001.55 del 31 agosto 2001, consid. n. 5). Su quest’ultimo aspetto la dottrina (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 3.2 ad art. 26 LCStr) ricorda analogamente che, onde essere ammessa, la negligenza del conducente non presuppone necessariamente il mancato rispetto di una norma specifica della circolazione stradale, potendo egli invece essere ritenuto responsabile - per esempio - di lesioni corporali colpose anche solo violando l’obbligo generale di prudenza istituito dall’art. 26 cpv. 1 LCStr (“allgemeine Sorgfaltspflicht”; DTF 6B_317/2011 del 16 settembre 2011, consid. n. 1.3). Disposizione, quest’ultima, con valenza sussidiaria rispetto a norme particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1 ad art. 26 LCStr) e per la quale ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

                                        Un comportamento viola i doveri di prudenza allorquando l’autore, al momento dei fatti, considerate le sue conoscenze e le sue capacità avrebbe potuto rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119, consid. n. 2.1; cfr. supra).

 

                              8.3.     Oltre che dall’obbligo generale di prudenza, il dovere di un attento controllo della situazione circostante sussistente all’atto di mettere in marcia il proprio veicolo può essere dedotto dall’art. 17 ONC (“Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione”). Giusta il cpv. 1 di questa norma, prima di partire il conducente deve assicurarsi di non causare pericoli a bambini o ad altri utenti della strada.

 

                                        Concretamente, prima di ripartire ACCU 1r si è, come visto, assicurato che nelle vicinanze della vettura non vi fosse nessuno, effettuando una verifica con gli specchietti retrovisori laterali. Verifica che non gli ha permesso di accorgersi della presenza di CIVI 1, la quale proprio in quel momento si trovava in mezzo (e non a fianco) del convoglio, “dove c’è il gancio/trapezio fra la vettura e la roulotte” (teste __________).

 

                                        Se è ora vero che uno sguardo allo specchietto retrovisore centrale avrebbe consentito al signor ACCU 1 di scorgere la parte civile, non può essere trascurato - ma è anzi decisivo - il fatto che egli non aveva motivi per procedere ad un simile controllo.

                                        Poiché il campo visivo coperto dallo specchietto retrovisore centrale risultava limitato dalla roulotte al traino, tale strumento non poteva segnatamente fornire all’accusato alcun ausilio nella verifica dell’eventuale presenza di utenti della strada (pedoni o altri automobilisti) che si trovavano, o stavano sopraggiungendo, alle spalle del convoglio. Lo specchietto retrovisore centrale poteva permettere invece permettere ad ACCU 1 di tenere esclusivamente sotto controllo proprio il ristretto spazio intercorrente tra l’automobile e la roulotte, al quale nelle evenienze concrete non era tuttavia tenuto a prestare particolare attenzione. Egli non aveva in effetti ragione di supporre che in quel momento vi fosse qualcuno in mezzo al convoglio, ritenuto in particolare come la figlia - la sola persona che poteva ragionevolmente ipotizzare si trovasse per qualche motivo tra i due veicoli (per esempio per recuperare qualcosa dal bagagliaio) - già era seduta all’interno dell’__________. Nemmeno risulta, dagli atti, che nelle immediate vicinanze vi fossero dei bambini e che pertanto vi sussistesse l’esigenza di un’attenzione accresciuta (cfr. l’art. 26 cpv. 2 LCStr).

                                        Le circostanze non erano in sostanza tali da dovere indurre il signor ACCU 1 a prendere in considerazione la possibilità che qualcuno commettesse un’azione decisamente imprudente come quella di CIVI 1 (passare tra il veicolo e la retrostante roulotte, senza neppure sincerarsi che l’autista non fosse all’interno del veicolo trainante), di modo da non potergli essere imputato, in quanto negligenza, il mancato controllo prima di ripartire - oltre che di quelli laterali - dello specchietto retrovisore centrale. Al caso di specie torna, insomma, applicabile quanto ricordato dal Tribunale federale nella DTF 122 IV 225 (consid. n. 2b), ovvero che se un conducente deve rivolgere la sua attenzione visiva principalmente su certi punti, si può ammettere che egli sia meno attento su altri, così da potere sfuggire al rimprovero di non avere scorto per tempo il comportamento eccezionale (“ungewöhnliches”) di un altro utente della strada (cfr. anche DTF 103 IV 101, consid. nn. 2b e 2c).

 

                                 9.     La mancanza della seconda delle condizioni poste dall’art. 125 CP (cfr. supra) comporta quindi il proscioglimento di ACCU 1 e, di riflesso, che le pretese risarcitorie formulate dalla parte civile non trovino protezione.

 

                                        Stante il proscioglimento di ACCU 1, gli oneri processuali di prima sede sono posti a carico dello Stato. Fa eccezione la parte della tassa di giustizia riferita alla motivazione scritta della sentenza, posta a carico di CIVI 1 avendola quest’ultima domandata.

 

 

P. q. m.,

 

visti                                   gli artt. 1, 125 cpv. 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

 

 

 

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’imputazione di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

 

 

assegna                           la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 850.- (ottocentocinquanta), già compreso l’importo di CHF 400.- (quattrocento) per la parte che ha chiesto la motivazione scritta, allo Stato nella misura di CHF 450.- (quattrocentocinquanta) e per il rimanente ad CIVI 1.

 

 

Intimazione a:                     AINQ 1, __________

                                        DI 1, __________ (per sé e per l’accusato)

                                         PR 1, __________ (per sé e per la parte civile).

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        CHF                   300.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        CHF                   150.-          spese giudiziarie                                                

                                        CHF                   450.-          totale

 

 

Distinta spese                    a carico di CIVI 1,

 

                                        CHF                   400.-          tassa di giustizia                                                

                                        CHF                   400.-          totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta di appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.