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Incarto
n. 02 1219/609 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 maggio 2002 presentato da
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_______ _______, _______ (patrocinato dall'avv. _______ _______, _______) |
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contro |
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la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______, |
viste le osservazioni del 27 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che contro tale risoluzione _______ _______ è insorto con un ricorso del 13 maggio 2002 in cui chiede di prescindere dalla multa o, se non altro, di ridurne l'entità;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato una collaboratrice domestica straniera sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di aver agito in buona fede, di essere ormai in età avanzata e di avere occupato la lavoratrice solo per poche ore di lavoro settimanali, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena o, quanto meno, una riduzione della multa;
che l'eventuale buona fede dell'interessato non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che neppure la saltuarietà dell'impiego, né tanto meno l'età avanzata del ricorrente bastano – da sé soli – a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessato "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del 27 maggio 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
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– _______ _______, _______, – avv. _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______. |
Il giudice: La segretaria: