Incarto n.
30.2002.53/fc

02 1577/608

Bellinzona

10 marzo 2003

 

Stralcio

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 28 maggio 2002 presentato da

 

 

__________ __________ (______________________________), __________,

 

contro

 

 

la decisione 24 maggio 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

 

 

rilevato che                         con scritto 8 gennaio 2003 il signor __________ __________ ha ritirato il ricorso e ha pure, nel frattempo, provveduto al pagamento della multa,

 

decreta:                    1.     Il ricorso 28 maggio 2002 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

__________ __________ (______________________________), __________,

 

 

 

Il giudice:                                                                     La segretaria: