Incarto n.
30.2002.71/AMM

25585/902

Bellinzona

20 maggio 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002 presentato da

 

 

_________  _________, _________

 

contro

 

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 29 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura AG _________, circolava sull'autostrada A2 trasportando un carico (velocipede) non convenientemente assicurato che si sganciava e cadendo sul campo stradale urtava un autoveicolo ivi sopraggiungente";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 30 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;

 

                                         che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

 

                                         che in uno scritto del 29 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 30 cpv. 2 seconda frase LCS il carico dei veicoli dev'essere collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere;

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere omesso di assicurare convenientemente un velocipede trasportato sul tetto dell'automobile da essa condotta;

 

                                         che la ricorrente sottolinea di avere assicurato il velocipede mediante un apposito portabiciclette – acquistato di recente – nel rispetto delle regole di fissaggio stabilite dal fabbricante;

 

                                         che, sempre stando all'insorgente, la caduta del carico è stata causata da un imprevedibile strappo della cinghia di fissaggio di una ruota del velocipede, che ha "permesso alla bicicletta di spostarsi in posizione verticale e di spezzare la barra di fissaggio" (ricorso, a metà);

 

                                         che il difetto della cinghia – evidenziatosi solo dopo il sinistro – sarebbe stato implicitamente riconosciuto anche dal fornitore del portabiciclette, giacché egli è stato disposto a sostituire gratuitamente il dispositivo in rassegna con un nuovo esemplare (ricorso, verso il basso, con riferimento alla ricevuta allegata allo stesso memoriale);

 

                                         che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento che consenta di confutare la versione dei fatti fornita dall'interessata riguardo alle cause di caduta del carico o all'osservanza delle prescrizioni di fissaggio, né tanto meno di concludere che il possibile difetto del meccanismo fosse riconoscibile dalla ricorrente prima del sinistro;

 

                                         che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

 

per questi motivi,                visti gli art. 30 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

_________ _________, _________,

Sezione della circolazione, Camorino.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: