Incarto n.
30.2002.76/AMM

02 218/809

Bellinzona

2 giugno 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002 presentato da

 

 

_________  _________, _________

 

contro

 

la decisione n. (_________)__________________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,

 

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 950.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–, per avere svolto – dal 1° luglio 2001 alla fine di marzo 2002 – "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________, _________ ";

 

                                         che _________ _________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre 2002, in cui postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia portata";

 

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno _________ ", giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);

 

                                         che il ricorrente ammette l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo quanto segue:

                                         "Comprendo di aver sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni 'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);

 

                                         che la violazione perpetrata dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

 

                                         che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;

 

                                         che le circostanze particolari addotte dal ricorrente giustificano nondimeno – in via eccezionale – di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 950.– a fr. 500.– e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

 

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad _________ _________ è inflitta una multa di fr. 500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.– e alle spese di fr. 40.–.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

_________ _________, _________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: