Incarto n.
30.2003.219/pg

701/190

Bellinzona

5 novembre 2003

 

Stralcio

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 giugno 2003 presentato da

 

 

__________ __________,  __________,

rappr. da: Casinò __________ SA, __________,

 

contro

 

 

la decisione 13 giugno 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

 

 

 

 

rilevato                               che lo scritto 18 giugno 2003 della Casinò __________ SA è stato trasmesso in data 24 giugno 2003 alla scrivente autorità dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per ragioni di competenza, in quanto era stato considerato un ricorso nei confronti della decisione 13 giugno 2003 emessa nei confronti di __________ __________;

 

 

                                         che in data 27 giugno 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato a questa autorità che l'invio 24 giugno 2003 doveva essere considerato come non avvenuto;

 

 

                                         che di conseguenza lo scritto 18 giugno 2003 non è un ricorso avverso la decisione 13 giugno 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nei confronti di __________ __________;

 

 

 

decreta:                    1.     Il ricorso 18 giugno 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

__________ __________, __________,

Casinò __________ SA, __________

 

 

 

Il presidente:                                                                Il cancelliere: