Incarto n.
30.2003.224/AMM

19303/010

Bellinzona

2 settembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2003 presentato da

 

 

_________, _________

 

contro

 

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del 9 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 340.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida del veicolo TI _________ ha circolato nell'abitato di _________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio laser: 72 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 69 km/h";

                                        

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;

 

                                         che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula in sostanza una riduzione della multa e degli oneri processuali;

 

                                         che in uno scritto del 9 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 69 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

 

                                         che il ricorrente riconosce di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado ("non intendo assolutamente contestare l'infrazione commessa, sono ben cosciente dell'aver commesso il fatto": ricorso, in basso), ma chiede in sostanza una riduzione della multa e degli oneri processuali in considerazione della sua precaria situazione finanziaria;

 

                                         che la gravità della violazione ascritta all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

 

                                         che l'autorità di primo grado non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando all'insorgente una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–.

 

                                         che tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

– _________, _________,

– Sezione della circolazione, Camorino.

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).