Incarto n.
30.2003.225/AMM

19224/002

Bellinzona

2 settembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 giugno 2003 presentato da

 

 

_________, _________

 

contro

 

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida del motoveicolo TI _________ effettuava una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 47 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;

 

                                         che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

 

                                         che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                        

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);

 

                                         che giusta l'art. 47 cpv. 2 LCS "se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli";

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere superato con un motoveicolo una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia cantonale);

 

                                         che il ricorrente afferma invece di "non aver commesso l'infrazione imputatami", soggiungendo come "in ogni caso vorrei vedere la foto che mi segnala l'infrazione";

 

                                         che in un successivo rapporto del 15 luglio 2003, sul quale l'insorgente ha avuto occasione di esprimersi, la polizia cantonale ha avuto modo di precisare quanto segue:

                                         "La persona in sella al motoveicolo _________ 125 TI _________ ha circolato su via _________ direzione _________ _________, sorpassando una colonna di vetture ferme, oltrepassando la linea di sicurezza ivi esistente. […]

                                         Il denunciante si trovava in colonna ed ha constatato l'infrazione senza poter fermare il motociclista poiché questo, nella sua repentina manovra raggiungeva la testa della colonna, imboccando via _________ in direzione _________ ";

                                        

                                         che le constatazioni di un agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

 

                                         che l'insorgente non evoca tuttavia – nel ricorso o nelle osservazioni ai rapporti di polizia – nessuna circostanza concreta suscettibile di inficiare gli accertamenti di polizia;

                                         che nelle osservazioni del _________ 2003 egli non ha del resto neppure contestato di aver contravvenuto – se non altro – all'art. 47 cpv. 2 LCS (sorpasso di una colonna ferma), limitandosi a far valere che "se avessi superato l'auto o le auto in colonna sarei rimasto all'interno della linea …";

                                        

                                         che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale non aveva per altro nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;

                                       

                                        che neppure giova all'interessato invocare la carenza di una prova fotografica della sua infrazione, ove appena si consideri come l'accertamento di un reato può essere esperito anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo;

 

                                         che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 47 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

– _________, _________,

– Sezione della circolazione, Camorino.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).