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Incarto
n. 20512/090 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'_________ _________ 2003 presentato da
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_________ _________, _________ _________ (I) |
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contro |
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la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida del motoveicolo (I) _________ _________ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere la precedenza ad una vettura sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultima";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________ _________ 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del _________ _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che alle intersezioni, di regola, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv. 2 LCS);
che per l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso con il proprio motoveicolo in un'intersezione senza concedere la precedenza a una vettura proveniente da destra, collidendo con essa;
che il ricorrente si duole in sostanza di come "la strada cantonale che stavo percorrendo era totalmente mancante di segnaletica orizzontale e verticale e la strada da cui proveniva [l'automobile] era un tornante nascosto da una casa e dalla vegetazione" (ricorso, verso l'alto);
che dal rapporto di constatazione dell'incidente steso dalla polizia cantonale il _________ _________ 2003 risulta la seguente dinamica dell'incidente (pag. 4):
"[l'insorgente] stava scendendo da Intragna in sella alla sua moto alla velocità dichiarata di km/h 30-40. Dopo aver effettuato il tornante piegante per lui a sinistra proseguiva diritto in direzione di _________. Una volta sul 'rettilineo', causa la mancanza sia della segnaletica orizzontale che di quella verticale, non si avvedeva dell'esistenza della strada (tornante), sita dopo l'abitazione alla sua destra che sale da _________. La collisione avveniva con la parte anteriore della moto contro la fiancata anteriore sinistra dell'auto, causando così la caduta del centauro […]";
che questa Pretura, chiamata a statuire su un incidente della circolazione verificatosi il giorno prima nella medesima intersezione, ha avuto modo di accertare come "l'assenza di demarcazione orizzontale nel punto della collisione può effettivamente creare difficoltà a chi proviene da Intragna e non è cognito dei luoghi, poiché la strada che si diparte verso _________ è decisamente più larga di quella che dopo la curva scende verso _________, che non è visibile se non all'ultimissimo momento" (sentenza del _________ 2003 in re K., consid. 6);
che diversamente dal caso allora in esame in cui la multata si è nondimeno resa conto della situazione (sentenza citata, loc. cit.), nel caso ora in rassegna non vi sono elementi per concludere che l'insorgente, pur circolando a velocità ridotta, abbia potuto scorgere per tempo l'intersezione (rapporto di polizia, loc. cit.), essendo per altro "la prima volta che pass[ava] da quella strada" (verbale d'interrogatorio del _________ _________ 2003, pag. 1 nel mezzo);
che di ciò ha dato atto la stessa polizia cantonale, la quale – dopo avere indicato come causa del sinistro la "mancanza sia della segnaletica orizzontale che di quella verticale" (rapporto citato, loc. cit.) – non ha "ritenuto il caso di incassare cauzione alcuna" (pag. 4 in fine);
che, in siffatte evenienze, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento di come l'insorgente potesse avvedersi tempestivamente dell'intersezione e del veicolo prioritario, in modo da conformarsi alle prescrizioni enunciate dalla Sezione della circolazione;
che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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_________ _________, _________ _________, Sezione della circolazione, Camorino.
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Il giudice: La segretaria: