Incarto n.
30.2003.239

20101/008

Bellinzona

 

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da

 

 

_________ RI1 _________

 

contro

 

la decisione _________ 2003 emessa d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                        che la Sezione della circolazione con decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti motivi:

                                         "benché formalmente richiestogli con scritto del_________._________.2003 nella qualità di detentore del veicolo targato TI _________, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il _________._________.2003 alle ore _________:_________ a _________ ";

                                        che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACStr;

                                        che _________ _________ è insorto contro tale decisione con ricorso _________ 2003, sostenendo una violazione dell'art. 6 cpv. 3 LMD, in quanto l'autore dell'infrazione non è stato individuato; in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio ??;

                                        che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;


considerato                        in diritto:

 

                                        che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

 

                                        che per l'art. 16 cpv. 1 della Legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACStr; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia - se richiesto - le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCStr commessa con il suo veicolo;

 

                                        che l'art. 16 cpv. 2 LACStr riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 CPP [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero, nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);

 

                                        che la contravvenzione alle norme della LACStr sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5'000.-- (art. 22 cpv. 1 LACStr);

 

                                        che l'insorgente, a sostegno del proprio ricorso, adduce unicamente che vi è stata una violazione dell'art. 6 cpv. 3 LMD, in quanto il conducente, autore dell'infrazione oggetto del decreto di multa n. _________ /_________ riferentesi ai fatti del _________ 2003, non è stato individuato, misconoscendo dunque che la procedura contravvenzionale in oggetto si riferisce ad una diversa fattispecie, ossia la sua mancata collaborazione nell'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il _________ 2003 alle ore _________._________ a _________;

 

                                        che

 

                                        che qualora il detentore contestasse di essere l'autore materiale dell'infrazione, incombe all'autorità invitare quest'ultimo, giusta l'art. 16 LACStr, a svelare le indicazioni necessarie per  l'identificazione del contravventore. All'autorità compete di adottare tutte le misure istruttorie atte a far luce sulle generalità del responsabile dell'infrazione, mentre il detentore di un veicolo è tenuto a fornire ogni informazione utile alle indagini. L'obbligo di collaborazione è statuito come già detto, dall'art. 16 cpv. 1 LACStr, il quale riserva l'applicazione nei confronti del detentore del veicolo degli art. 121seg. CPP. La violazione di questo dovere è punita con l'arresto o con la multa fino a fr. 5'000.-- (art. 22 cpv. 1 LACSTR);

 

                                        che nel caso in esame, è opportuno esaminare gli scritti prodotti dal ricorrente presso la Sezione della circolazione;

 

                                        che facendo valere a norma di legge eventuali osservazioni, il _________ 2003, il ricorrente dichiarava:

 

                                        "preme comunicarvi, che di rientro da un viaggio all'estero, ho trovato il rapporto di denuncia per presunta contravvenzione. Denuncia che avverto non mi concerne personalmente, dal momento che non ero io al volante del mio autoveicolo, bensì un mio famigliare";

 

                                        che il _________ 2003 la Sezione della circolazione ha invitato il ricorrente, nel completo rispetto delle disposizioni legali vigenti, ad indicare il nome dei famigliari autorizzati a usufruire del suo veicolo;

 

                                        che il signor _________, intento al non collaborare (lettera del _________._________.2003) e facendo pure uso di espressioni impertinenti e fuori luogo (lettera del _________._________.2003), non ha minimamente reso possibile all'autorità competente di accedere ai nominativi dei famigliari autorizzati a usufruire il veicolo con lo scopo di poter esperire un'inchiesta atta all'identificazione dell'autore dell'infrazione;

 

                                        che oltre al non aver collaborato con le autorità inquirenti, l'insorgente non ha reso plausibile la sua versione dei fatti sebbene fosse stato in grado di farlo. Infatti, il signor _________ lascia intendere che al momento dell'infrazione, egli si trovava all'estero. Partendo dal principio che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, una persona che avesse soggiornato all'estero, come addotto, non avrebbe avuto particolari difficoltà nel produrre almeno una prova che attestasse l'esistenza di questo viaggio, così da poter confermare la propria versione, cioè la sua effettiva lontananza dal luogo dell'infrazione;

 

                                        che da ultimo si constata, che nelle concrete evenienze il ricorrente, malgrado abbia avuto innumerevoli occasioni di esprimersi e di collaborare, non ha mai fornito, contravvenendo palesemente ai suoi doveri posti dall'art. 16 LACStr, alcuna indicazione all'autorità, né tantomeno ha comprovato quanto da lui affermato, ossia che rientrava da un viaggio e che non era dunque l'autore dell'infrazione;

 

                                        alla luce di tali emergenze, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;

 

                                        che la multa inflitta è, peraltro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                        che la tassa di giudizio e le spese della presente procedura devono essere poste a carico dell'insorgente;

 

per questi motivi,               visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACStr; 121 ss. CPP, 1 ss. LPContr;

 

pronuncia:                1.    Il ricorso _________ 2003 è respinto.

                                        § Di conseguenza, è confermata la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione.

 

                                 2.    La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese per complessivi fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

 

                                 3.    Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

 

                                 4.    Intimazione a:

 

 

_________  _________.

 

 

 

Il giudice:                                                                                                                Il segretario: