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Incarto
n. 18652/008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 17 luglio 2003 presentato da
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__________ __________, __________ |
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contro |
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la decisione n. __________ /__________ del 13 giugno 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, |
viste le osservazioni del 23 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 giugno 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 21 aprile 2003 in territorio di __________:
"alla guida della vettura __________ non osservava un segnale indicante 'divieto di circolazione' e transitava a sinistra della doppia linea di sicurezza su un accesso autostradale momentaneamente chiuso alla circolazione. […] nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 7.5.2003";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 luglio 2003, nel quale postula in sostanza una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del 23 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe seriamente interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso essendo stato presentato oltre un mese dopo l'intimazione del querelato giudizio;
che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2; cfr. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per non avere osservato un segnale indicante "divieto di circolazione" e essere transitato a sinistra della doppia linea di sicurezza su un accesso autostradale momentaneamente chiuso alla circolazione;
che il ricorrente ammette di aver commesso le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado ("effettuavo sì, una manovra non consentita dall'ordinamento della circolazione"), ma chiede in sostanza una riduzione della multa in considerazione del fatto che la trasgressione è avvenuta "solo al fine di poter chiedere ragguagli agli agenti in servizio sulla medesima strada";
che l'argomentazione ricorsuale non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri la gravità oggettiva delle infrazioni commesse alle norme della circolazione, in particolare del superamento di una doppia linea di sicurezza, destinata a separare i due sensi di circolazione (art. 73 cpv. 2 OSS);
che nella commisurazione della multa l'autorità di primo grado ha del resto già tenuto conto delle medesime giustificazioni addotte dal multato nelle sue osservazioni del 7 maggio 2003;
che l'entità della multa inflitta è in definitiva proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa del multato e alle ragioni addotte dal medesimo, ed è contenuta inoltre nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – nella misura in cui è ricevibile – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza del ricorrente;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).