Incarto n.
30.2003.249/AMM

22287/090

Bellinzona

5 novembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 23 luglio 2003 presentato da

 

 

__________  __________, __________

 

contro

 

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

 

viste                                  le osservazioni del 30 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 luglio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 6 maggio 2003 in territorio di __________:

                                         "Ha concesso la guida del ciclomotore __________ a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV;

 

                                         che _______________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "concesso la guida del ciclomotore __________ a persona sprovvista della licenza di condurre. Inoltre il veicolo era sprovvisto del contrassegno valido e relativa assicurazione R.C., dello specchietto retrovisore e del campanello";

 

                                         che l'insorgente si duole di non avere più circolato con il proprio ciclomotore dall'estate del 2000, di avere poi lasciato il mezzo nel proprio garage e di non avere "assolutamente mai concesso la guida del … motorino" al fratello, il quale se ne sarebbe servito a sua insaputa;

 

                                         che la ricorrente rileva altresì di non avere avuto finora motivo per assicurare il ciclomotore in garage "con un ulteriore lucchetto", impegnandosi nondimeno a "evitare che [suo] fratello lo prenda nuovamente";

 

                                         che dal fascicolo processuale non emergono ragioni per dubitare della versione dei fatti allegata dalla ricorrente, tant'è che la stessa autorità di primo grado – preso atto delle argomentazioni ricorsuali – ha rinunciato a postulare la conferma del querelato giudizio;

 

                                         che in simili evenienze si giustifica pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

 

per questi motivi,                visti gli art. 25, 29, 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 27 cpv. 1, 94 cpv. 6 145 n. 1 e 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b, c OAV; 175 cpv. 5, 181 cpv. 1 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: