Incarto n.
30.2003.251/AMM

21812/004

Bellinzona

21 ottobre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato da

 

 

__________  __________, __________

 

contro

 

la decisione n. __________ /__________ del _______ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

 

viste                                  le osservazioni del 30 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 luglio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 14 maggio 2003 in territorio di __________:

                                         "Ha omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";

                                        

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

 

                                         che Ursula Arietti è insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 luglio 2003 in cui postula l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 30 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

 

                                         che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

 

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo – una __________ -__________ messa per la prima volta in circolazione nel marzo 1998 (fotocopia licenza di circolazione allegata alle osservazioni del 3 giugno 2003) – al controllo periodico del sistema antinquinamento;

 

                                         che l'ultimo servizio di manutenzione era in effetti scaduto nel mese di gennaio 2002 (cfr. bollino antinquinamento allegato alle osservazioni citate), ossia oltre quindici mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 14 maggio 2003;

 

                                         che la ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere che "si è trattato solo di una svista, suffragata da un uso limitato dell'auto con targhe trasferibili e la sosta prolungata (febbraio e marzo) con deposito targhe c/o il vostro Ufficio di circolazione";

 

                                         che, sempre stando all'insorgente, occorre inoltre "tenere conto che il bollino anti-inquinamento risulta alquanto incomprensibile decifrare la data di scadenza per via dello scolorimento dovuto a fattori atmosferici";

 

                                         che l'interessata ne conclude perché "venga presa in considerazione la mia buona fede e mi venga annullata la multa";

 

                                         che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della circolazione stradale sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

 

                                         che la lamentata difficoltà di lettura del bollino antinquinamento non esimeva altresì l'interessata – una volta constatato il problema – dal dovere di verificare la scadenza del servizio di manutenzione consultando la documentazione obbligatoriamente fornita dal garage con il citato bollino;

 

                                         che l'insorgente non poteva dunque ragionevolmente prevalersi dell'asserita illeggibilità del bollino per procrastinare sine die l'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico delle emissioni di gas di scarico a norma dell'art. 59a ONC;

 

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e al tempo trascorso dalla scadenza del bollino al controllo di polizia, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

 

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).