Incarto n.
30.2003.261/

03 771/103

Bellinzona

12 maggio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Sacha Krämer in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 luglio 2003 presentato da

 

 

__________  __________, __________, __________ (__________),

difesa da: Avv. __________ __________, __________,

 

contro

 

la decisione n. __________ /__________ del ________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

 

viste                                  le osservazioni del 22 agosto 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti.

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 11 luglio 2003 ha inflitto alla signora __________ __________ una multa di fr. 150.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 10.--, per aver lavorato in qualità d'intrattenitrice dal 3 febbraio 2003 al 12 febbraio 2003, presso il locale notturno __________ a __________, priva del relativo permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che le permettesse di svolgere tale attività.

 

                                         Fatti accertati dalla Polizia cantonale durante l'ispezione dell'esercizio pubblico __________ sito in Via __________  a __________, svoltasi in data 12 febbraio 2003 alle ore 23.15.

.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e dell'art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________, con ricorso 28 luglio 2003, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Per la ricorrente la notifica del decreto non sarebbe valida e l'infrazione non provata.

 

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone con scritto 22 agosto 2003, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Nel caso di specie il decreto (n. __________ /__________) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è stato notificato alla ricorrente per via rogatoriale, ma per lettera raccomandata. Il citato decreto non risulta quindi essere stato notificato secondo le forme previste dalla Convenzione europea di assistenza in materia penale.

                                         Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale una notifica irregolare non deve arrecare pregiudizio al destinatario. Ciò implica in specie, per chi ha comunque ricevuto l'atto, il diritto di impugnare la decisione anche dopo la scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento la decorrenza del termine (cfr. DTF 113 Ib 269 consid. 2; 119 IV 330 consid. 1c). Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che il destinatario agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie. Il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. DTF 111 Ia 283).

                                         In concreto, né la ricorrente ha subito pregiudizio a seguito della notificazione irregolare, né bisogna ricorrere alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di termine di ricorso: __________ __________ ha infatti ricevuto la decisione, ne ha preso conoscenza e ha tempestivamente inoltrato l'allegato ricorsuale.

 

                                         Ne consegue che la censura avanzata dalla ricorrente è priva di qualsivoglia fondamento e deve pertanto essere respinta.

 

                                 3.     Giusta l'art. 3 cpv. 3 LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS).

 

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con una multa fino a fr. 2000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS e art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

 

                                         Il giudice fonda il suo convincimento sulle prove agli atti o, in assenza di prova diretta, sull'insieme degli indizi (cfr. DTF 102 IV 33 consid. 2a; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a. edizione, § 59 n. 12 segg., pag. 255).

 

                                         Nel caso concreto, il giudizio della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si fonda a ragione sull'insieme di diversi indizi, che permettono di giungere alla conclusione che la ricorrente abbia illegalmente lavorato quale intrattenitrice presso l'esercizio pubblico __________. In primo luogo, si evince dagli atti che l'insorgente ha già svolto in passato l'attività di intrattenitrice in altri locali notturni del Cantone, ella quindi non è estranea a tale attività ed è conosciuta nell'ambiente dei locali notturni (cfr. copie permessi di dimora). In secondo luogo, emerge che la ricorrente ha soggiornato in un monolocale affittatogli a fr. 1'000.-- al mese, benché non disponesse di alcuna entrata economica tale da permetterle una simile spesa, avendo dichiarato di essere studentessa (cfr. contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni). A tal proposito va rilevato che il monolocale non è stato dato in affitto da un locatore qualsiasi, ma dal signor __________ __________, gestore e gerente del locale notturno __________ e persona a lei nota da anni (cfr. contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni). Peraltro il citato monolocale non era occupato solo dalla ricorrente, bensì anche da __________ __________ e __________ __________, coinquiline che a loro volta erano obbligate a versare al locatore una pigione mensile di fr. 1'000.-- a persona senza fruire di alcun reddito, essendo la prima disoccupata e la seconda studentessa (cfr. rapporto di contravvenzione 14 febbraio 2003).

 

                                         La ricorrente ha inoltre sostenuto di essere stata in viaggio a scopo turistico ("Va detto che la Signora __________ __________ era in viaggio per scopo turistico già da alcuni giorni e dopo aver incontrato la sua amica __________ residente a __________ aveva intenzione di soggiornare qualche tempo in Ticino per poter rendere visita e frequentare i suoi amici" [cfr. ricorso 28 luglio 2003, pag. 2]). Sulla durata del presunto soggiorno la ricorrente non è però stata in grado di dare alcuna indicazione ("Non sono in grado di dire quanto tempo ero intenzionata a rimanere in Svizzera." [cfr. contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni]), in merito si osserva però che il rapporto di locazione prevedeva il versamento di un canone mensile, ciò che, oltre a far dubitare dell'asserito scopo del viaggio, rende verosimile l'intenzione di un soggiorno prolungato.

                                        

                                         Ulteriore indizio a sostegno della predetta tesi risulta dalle ammissioni della ricorrente, secondo cui:

 

                                         "Sono stata presente nel locale in questione il giovedì 06 e venerdì 07 febbraio 2003 e nei giorni martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2003, nelle ore serali durante l'apertura e chiusura dell'esercizio pubblico" (cfr. contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni).

 

                                         Una presenza così assidua in un lasso di tempo così breve, nonché la presenza nel locale praticamente dall'apertura alla chiusura, lasciano presagire che la ricorrente non ha frequentato l'esercizio pubblico come una cliente occasionale.

 

                                         A conferma che la presenza della ricorrente non può essere paragonata a quella di una semplice cliente, vi è anche il rinvenimento del suo mantello in un locale privato adibito a guardaroba per gli impiegati del locale e non nell'apposito guardaroba per i clienti (cfr. rapporto di contravvenzione 14 febbraio 2003 pag. 2). Tanto più che al momento dell'ispezione l'insorgente si trovava al bancone con altre otto ragazze originarie dei paesi dell'est, tra le quali quattro regolarmente impiegate come ballerine mentre le restanti - __________ __________, __________ __________ e __________ __________ - sono risultate prive di qualsiasi permesso (cfr. rapporto di contravvenzione 14 febbraio 2003, pag. 2) e una di esse ha ammesso di essere stata presente come intrattenitrice e che dopo qualche giorno di prova sarebbe stata sua intenzione stipulare un contratto di lavoro (cfr. verbale di interrogatorio __________).

 

                                         Dato quanto precede, non si vede come la ricorrente possa seriamente addurre la sussistenza del benché minimo dubbio che ella abbia esercitato l'attività di intrattenitrice senza permesso.

 

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 12 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS e gli art. 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 28 luglio 2003 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente, che ha già anticipato l'importo.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

__________ __________, __________,

Avv. __________ __________, __________.

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).