Incarto n.
30.2003.269/KRM

23066/003

Bellinzona

21 agosto 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 31 luglio 2003 presentato da

 

 

_________  _________,  domiciliato a _________, Via _________,

 

contro

 

la decisione 25 luglio 2003, n. _________ /_________ emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

 

viste                                  le osservazioni 8 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, ____________,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     Con risoluzione 25 luglio 2003 la Sezione della circolazione ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e spese di fr. 20.- per il seguente motivo:

                                         "alla guida del veicolo _________ non osservava un segnale luminoso".

 

                                         La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSS.

 

                                         La stessa è stata presa nonostante l'insorgente avesse pagato la multa disciplinare, poiché il pagamento di fr. 250.- non è avvenuto entro il termine fissato.

 

                                 2.     Con ricorso 31 luglio 2003 _________ _________, non contesta l'infrazione, ma chiede che venga esonerato dal pagamento di tasse e spese.

                                         Egli osserva di non avere versato tempestivamente l'importo della multa a causa delle sue precarie condizioni economiche, che peggiorerebbero ulteriormente se fosse costretto a pagare anche la somma di fr. 80.- ancora scoperta.

 

                                 3.     Nelle sue osservazioni 8 agosto 2003 la Sezione della circolazione lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

                                 4.     In concreto, vista la difficile situazione finanziaria dell'insorgente e considerato che, seppur in ritardo, la multa è stata pagata, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare una tassa di giustizia e le spese nella procedura ordinaria che ha dovuto essere avviata dalla Sezione della circolazione.

                                         Il ricorso è così accolto.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 31 luglio 2003 di _________ _________, _________, è accolto.

                                         §   Di conseguenza la risoluzione del _________ 2003 n. _________ /_________ della Sezione della circolazione è parzialmente annullata nel senso che è mantenuta la multa di fr. 250.- e sono stralciate la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-

 

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, ____________,

_________ _________, _________,

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: