Incarto n.
30.2003.275 ROC/MAM

03 155/503

Bellinzona

20 febbraio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 5 agosto 2003 presentato da

 

 

_________  _________, _________ _________

 

contro

 

la decisione 25.07.2003 della Sezione dei Permessi e dell'Immigrazione, _________,

 

viste                                  le osservazioni 27 agosto 2003 presentate dalla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, _________;

 

letti ed esaminati                gli atti:

 

ritenuto                             in fatto

 

A.Con decisione 25 luglio 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione del 29.10.2002, ritualmente intimato al denunciato in data 16.06.2003, avverso il quale questi ha negato sostanzialmente ogni addebito), la Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa ammontante a Fr. 2'000.- (duemila), oltre alla tassa di giustizia di Fr. 200.- (duecento) e spese per complessivi Fr. 60.- (sessanta), per avere egli, quale proprietario dello stabile “Ristorante _________, Vira _________ ” (part. no. _________ RFD _________), scisso, a fare tempo dall’anno 1993, il suddetto ritrovo in due esercizi pubblici ben distinti (ristorante, il primo, e affittacamere, il secondo), malgrado non disponesse della necessaria autorizzazione scritta del competente Dipartimento. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 4, 10 lett.a, 66 LESPubb, come pure dell’art. 2 RLESPubb.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 5 agosto 2003, postulando egli l’annullamento della decisione impugnata.

C.Con sue osservazioni 29 giugno 2003, il competente Dipartimento ha proposto, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione no. (_________) _________ /_________ del _________ 2003 della Sezione dei Permessi e del’Immigrazione, _________.

 

considerato                      in diritto

 

1.La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 4 LESPubb, la patente è una decisione amministrativa, con la quale un immobile o una parte ben definita di essa, è ritenuto idoneo all’apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico indicato. Essa ha durata illimitata. Sono segnatamente, e fra l’altro, soggetti all’obbligo della patente, i ristoranti (art. 5 lett.c LESPubb), come pure le camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi (art. 5 lett.n LESPubb). La domanda per ottenere la patente deve essere presentata, secondo le modalità di cui all’art. 2 RLESPubb, al Dipartimento che la esamina sentito il preavviso del Municipio (art. 10 cpv. 1 LESPubb). La modifica di una delle condizioni poste dall’autorità o della situazione presentata alla medesima soggiace a nuova decisione di patente (art. 10 lett.a LESPubb).

3.Concretamente, la natura e struttura dell’esercizio pubblico in questione (denominato ‘Ristorante _________, _________, di proprietà del ricorrente; part. no. _________ RFD _________) risulta essere un ristorante con alloggio, segnatamente composto da due locali d’esercizio (uno a due vani), servizio all’aperto (marciapiede e giardino) e cinque camere, per, complessivamente, 44 posti interni, 40 posti esterni e 14 posti-letto (cfr. patente d’esercizio pubblico no. _________ di data 01.04.1993).

4.In entrambi i contratti di locazione dell’esercizio pubblico, sottoscritti in data 10.03.1993 e 12.03.1998 da _________ _________, in qualità di proprietario/locatore, ed i signori _________ e _________ _________ -__________, in qualità di locatari (__________ ________ rivestendo allora il ruolo di gestore e, in seguito, pure di gerente del ritrovo), era stata prevista tra le parti una clausola (di cui ai pti. 23, rispettivamente 24 dei predetti contratti) del seguente tenore : ”L’ente locato è composto dai locali al pian terreno, dal cantinato (…) ad esclusione delle superfici occupate dalle camere, in quanto questa gestione sarà condotta dal locatore”. Questa clausola è stata pure ulteriormente precisata e dettagliata nel contratto (separato) di gestione, concluso in data 30.03.1993 tra i signori _________ _________, da una parte, e _________ e _________ _________ -_________, dall’altra, nel quale, in particolare, veniva riconfermata la circostanza secondo cui ai signori _________ veniva concesso in uso il ritrovo pubblico ‘Ristorante _________, perché ne assicurassero la conduzione ad esclusione delle parti adibite ad alloggio. Secondo il ricorrente, tale clausola circa le modalità di gestione dell’esercizio pubblico, era stata inserita per il fatto che il gestore, la sua dimora trovandosi distante dal ritrovo, non avrebbe potuto garantire un servizio idoneo per l’affitto delle camere (cfr. sue osservazioni 29.06.2003) .

5.Nel proprio verbale di interrogatorio 6 novembre 2002, _________ _________ ha confermato quanto sopra, nel senso che a fare tempo dal 1993, il reparto ‘alloggio’ del predetto esercizio pubblico è sempre stato gestito da lui personalmente, il collegamento esistente tra reparto alloggio e reparto ristorazione non essendo stato da allora più utilizzato.

6.Orbene, sotto il mero aspetto civilistico, i contratti così come descritti non appaiono in nulla e per nulla contrari all’Ordine costituito, esplicando gli stessi tutti gli effetti a norma degli artt. 1 e segg. CO. Vi è però da chiedersi se questi rapporti interni tra il proprietario dell’esercizio pubblico ed il relativo gestore/gerente debbano essere riconsiderati alla luce del diritto amministrativo e segnatamente della Legislazione cantonale in materia di esercizi pubblici. La risposta, sulla scorta dei considerandi qui appresso, è, chiaramente, affermativa.

7.Intanto, e preliminarmente, quo alla diatriba circa l’effettiva esistenza o meno nell’incarto a suo tempo in mano alla competente Autorità dei predetti contratti di locazione e gestione nelle loro forma integrale, il ricorrente ha comunque dichiarato nel proprio verbale di interrogatorio 6.11.2002 quanto segue: ”Confermo che il reparto alloggio dal 1993 è gestito dalla mia persona (vedi contratto di locazione allegato). Da allora, il collegamento tra il ristorante e il reparto alloggio non è più stato utilizzato. Pensavo, essendo la patente intestata alla mia persona, che la situazione era regolare. Inoltre nel contratto di locazione stilato in data 10 marzo 1993 con il signor _________, era prevista l’esclusione del reparto alloggio. A questo proposito il signor _________ mi informa che al contratto di locazione in vostro possesso non era allegato la pagina indicante la succitata condizione. Al riguardo dichiaro che, probabilmente, è stata una svista da parte mia “. Quanto precede a sottomurare la tesi secondo la quale l’Autorità non fosse mai stata a conoscenza, e questo sino al 29 ottobre 2002 (giorno degli avvenuti accertamenti effettuati dall’ispettore _________), che l’oggetto della locazione - vale a dire l’intero esercizio pubblico in quanto tale, così come descritto dalle decisioni amministrative del 01.04.1993 (patente d’esercizio pubblico no. _________ rilasciata all’allora gestore _________ _________), come pure del 08.05.2001 (patente d’esercizio pubblico no. _________, nuovamente rilasciata a seguito dell’adeguamento previsto dalla LESPubb modificata del 1994 ed entrata in vigore il 01.01.1996, e intestata a nome di _________ _________, in qualità di proprietario dello stabile) - escludesse le superfici occupate dalle camere, e che il ricorrente medesimo si fosse personalmente sobbarcato l’onere della gestione e conduzione delle stesse. Bene hanno fatto, dunque, i competenti funzionari dipartimentali, ad intervenire, sanando una situazione di accertata illegalità, non appena venuti a conoscenza della stessa.

8.Ma se anche così non fosse, e si volesse pedissequamente intravedere una possibile svista della competente Autorità, la quale, dimentica dell’integrale versione dei predetti contratti a lei noti, avrebbe così omesso di segnalare l’irregolarità della situazione (causata dalla vera e propria suddivisione di responsabilità all’interno del ristorante con alloggio in questione, tra il proprietario dello stesso ed i relativi gestori/gerenti susseguitisi nel tempo, la quale, di per sé, avrebbe dovuto conseguentemente comportare il rilascio di più, e ben distinte, patenti ed autorizzazioni alla gestione dell’esercizio pubblico, quanto precede in applicazione del disposto di cui all’art. 10 lett.a LESPUbb che prevede sempre, con l’avverarsi di qualsivoglia modifica, una nuova decisione di patente), andrebbe però allora ricordata la nota massima del diritto amministrativo, secondo la quale, di regola, il principio della legalità prevale rispetto a quello dell’affidamento del singolo cittadino alle disposizioni, emanate nei suoi confronti dalla competente Autorità (il cosiddetto ‘Vertrauensschutz’), salvo nel caso in cui la stessa Autorità, per il tramite di sue concrete e dirette informazioni e/o disposizioni, abbia, con il suo agire, esplicitamente garantito al cittadino amministrato una ben determinata situazione di fatto, seppur contraria alla vigente Legislazione e che, fatti salvi preminenti ragioni di interesse ed ordine pubblico, deve di conseguenza essere mantenuta a beneficio di questi, se egli pretende avvalersene in buona fede (cfr. HÄFELIN/MÜLLER, Verwaltungsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 525 e segg.). Concretamente, il ricorrente è proprietario del ritrovo in esame ed in passato è stato pure gestore di esercizi pubblici (cfr. osservazioni 27.08.2003 del competente Dipartimento), ben potendo dunque esigersi dallo stesso l’approfondita e seria conoscenza di tutta la relativa Legislazione in materia come pure dei relazionati obblighi in punto alle concessioni di patenti ed autorizzazioni alla gestione di esercizi pubblici. _________ _________, il quale, come visto, si riteneva (e risultava effettivamente esserne) responsabile della gestione delle predette camere (art. 5 lett. n LESPubb), doveva, essendo la stessa sostanzialmente in tutto e per tutto indipendente e separata dalla gestione della sezione ‘ristorante’, fare richiesta alla competente Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione per il rilascio delle relative autorizzazioni a’sensi degli artt. 1 e segg. LESPubb e relativo Regolamento (segnatamente il rilascio, a suo nome, dell’autorizzazione a gestire l’esercizio di cui all’art. 5 lett.n LESPubb), ciò che egli, manifestamente, e pur ammettendo la sua (accertata) buona fede, non ha comunque fatto. In particolare, il denunciato non poteva semplicemente ritenere di dover soprassedere ai suoi obblighi, giustificandosi con la sola (paventata) passività dipartimentale. Quanto precede, e a maggior ragione, anche considerato il principio secondo il quale la (provvisoria) passività (recte: tolleranza) dipartimentale quo al verificarsi di una situazione contraria alla legalità, non impedisce alle medesime Autorità la (seppur tardiva) rimozione della stessa (HÄFELIN/ MÜLLER, op. cit. n. 549 e seg.), e ciò, a maggior ragione, quando il cittadino toccato da tale provvedimento, era ed è, come visto, cognito delle norme legislative ed esecutive in materia. La sezione dei Permessi, inoltre, non ha comunque mai - e sia detto per inciso- esplicitamente garantito al ricorrente, la bontà del suo agire.

9.Constatata dunque l’infrazione, commessa in buona fede - e a tal punto che fu proprio il ricorrente medesimo ad avere esplicitamente richiesto alla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione un intervento chiarificatore (avuto riguardo ad una serie di presunte manchevolezze da parte del gestore dell’esercizio pubblico, _________ _________, internamente responsabile, come visto, della sezione ‘ristorazione’) a seguito del quale si è potuto poi definitivamente accertare la concreta scissione del citato ritrovo in due esercizi pubblici ben distinti (‘ristorante’, da un lato, e ‘affittacamere’, dall’altro) - non resta a questo punto alla scrivente Giudice che chinarsi sulla determinazione delle conseguenze giuridiche di tale infrazione (recte: omissione della notifica alle Autorità della comunicazione relativa alla predetta scissione, volta al rilascio di nuova patente e nuova autorizzazione alla gestione dell’esercizio pubblico; art. 10 lett.a LESPubb), avuto particolare riguardo alle particolarità della presente fattispecie ed al principio costituzionale della proporzionalità.

10.     Giusta l’art. 66 LESPubb, le infrazioni alla Legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un massimo di Fr. 10'000.- giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni, laddove risultano essere punibili il gestore e/o il gerente e/o il titolare della patente o i loro rappresentanti.

11.     Stante tutto quanto precede - visto l’ammontare delle tasse mediamente percepite per il rilascio di patenti giusta la LESPubb, considerata la buona fede dimostrata dal ricorrente durante tutto l’iter procedurale, e ritenute l’assenza di una vera e propria prova apodittica in punto alla mancata produzione da parte di _________ _________ dell’integrale versione di cui ai predetti contratti di locazione, nonché le particolari modalità con le quali è stata accertata l’infrazione, come pure la condotta extra-giudiziaria tenuta dal ricorrente il quale non risulta avere mai creato particolari problemi di sorta al competente Dipartimento né in qualità di proprietario dello stabile di cui alla part. no. _________ RFD _________, né in qualsiasi altra veste, relazionata alla legislazione sugli esercizi pubblici, e, last but not least, le modifiche legislative apportate alla LESPubb ed entrate in vigore in data 01.01.1996 le quali hanno certamente creato (almeno provvisoriamente) una qual certa (giustificata) confusione nel denunciato (cfr., a questo riguardo, le sue osservazioni 29.06.2003) - la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell’Immigrazione non appare rettamente commisurata al grado di colpa, né confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa. A mente dello scrivente Giudice l’importo della multa di fr. 2'000..- di cui alla risoluzione no. (_________)______/___, deve essere pertanto prudentemente ridotto, in applicazione del noto principio della proporzionalità, a fr. 600.-. Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, nel senso della così modificata commisurazione della pena, con contestuale accollo al ricorrente di tasse e spese giudiziarie (ridotte) ex art. 15 LPContr.

 

                                                 

 

per questi motivi                 richiamati gli artt. 4, 10 lett.a, 66 LESPubb, art. 2 RLESPubb, artt. 1 e segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 agosto 2003 di _________ _________, _________ (_________), è parzialmente accolto come ai considerandi.

 

                                  §     Di conseguenza la risoluzione no. (_________)_____/____ del 25 luglio 2003 della Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, é modificata nel senso che la multa viene ridotta a Fr. 600.- (seicento) e la relativa tassa di giustizia a Fr. 100.- (cento), mentre le spese di quella sede, ammontanti a complessivi Fr. 60.- (sessanta) sono confermate.

 

                                 2.     La tassa di giustizia in Fr. 50.- come pure le spese di fr. 50.00 di questa sede sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione:

 

 Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, _________

 _________ _________, _________

 

 

 

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi