Incarto n.
30.2003.290/AMM

24568/090

Bellinzona

12 gennaio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 settembre 2003 presentato da

 

 

_________  _________, _________

 

contro

 

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

 

viste                                  le osservazioni del 14 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 giugno 2003 nell'abitato di _________:

                                         "ha circolato con il veicolo _________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;

 

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 settembre 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                        

                                         che per l'art. 33 ONC, il quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte;

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere – nell'abitato di _________, il 13 giugno 2003 alle ore 23.40 – "circolato con il veicolo _________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni " (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 25 giugno 2003 dalla polizia comunale);

 

                                         che il ricorso si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         "Non sono d'accordo perché quel giorno 13.06.03 alle ore ca.23.?? (almeno se la mia memoria non mi inganna) non ero io alla guida della macchina _________ _________ _____?!!

                                         Se gentilmente voi mi potreste dimostrare il contrario (foto, Videocamera ecc.) ve ne sarei molto grato. leggendo il rapporto di Polizia. Che dice che sarei arrivato a velocità eccessiva e fare l'infrazione fra la Via _________ e viale _________ _________ dove ci sono prima 2 semafori!!! Curiosamente ho fatto la prova e ho percorso il tracciato un paio di volte (velocità adeguata, normale!!) e mai ho avuto i semafori contemporaneamente accesi verdi!!!!

                                         Vi prego di provare questi fatti e vi invito gentilmente a provare la vettura _________ per vedere se non e un problema di copertoni ho di strada (superficie)?!!

                                         E vi invito anche a provare la Strada Via _________ _________ svoltando per Viale _________ pure a 20 Km/h e poi ditemi come stridano la i copertoni??!!!!

                                         Come gia detto non sono disposto a pagare per una cosa che non ho commesso ho probabilmente un errore che a fatto l'agente?!!!";

 

                                         che in un successivo rapporto del 7 ottobre 2003, sul quale l'insorgente ha avuto occasione di esprimersi, l'agente denunciante ha precisato quanto segue:

                                         "1. di servizio comandato in unione al collega _________, durante un controllo della circolazione su via _________, notavo giungere dal ponte _________ il veicolo di marca _________ targato _________ a velocità eccessiva producendo rumore molesto causato dallo stridere dei pneumatici. Vista la nostra posizione non si è potuto provvedere al fermo dello stesso. Comunque potevo rilevare che alla guida della vettura vi era una persona di sesso maschile, cosa rilevata anche dal collega.

                                         2. Il giorno successivo, a mezzo telefono, prendevo contatto con la signora _________  _________ in quanto il veicolo risultava intestato a lei; la stessa dichiarava che il veicolo l'aveva il figlio _________, inoltre mi rilasciava tutti i dati. […]";

 

                                         che le constatazioni di un agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

 

                                         che l'insorgente non evoca tuttavia – nel ricorso o nelle osservazioni al rapporto appena citato – nessuna circostanza suscettibile di inficiare gli accertamenti di polizia, né indica dove si trovasse al momento dell'infrazione o chi fosse alla guida dell'auto che la madre dichiara essere stata in suo possesso;

 

                                         che non giova altresì al ricorrente l'aver trovato rosso uno dei due semafori durante "un paio" di prove del medesimo tracciato, né tanto meno adombrare problemi di copertoni (per altro non liberatori) o di manto stradale di cui non risulta il benché minimo riscontro probatorio;

 

                                         che neppure sovviene all'interessato invocare la carenza di una prova fotografica della sua infrazione, ove appena si consideri come l'accertamento di un reato può essere esperito anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo;

 

                                         che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;

                                       

                                         che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

 

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

 

_________ _________, _________,

– Sezione della circolazione, _________.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).