Incarto n.
30.2003.303 ROC/MAM

24835/008

_________

13 febbraio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 10.09.2003 presentato da

 

 

_________ _________, _________

difeso da: Lic.iur. _________ _________, _________,

 

contro

 

la decisione 22 agosto 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

 

viste                                  le osservazioni 19 settembre 2003 della Sezione della Circolazione, _________;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

ritenuto in fatto         A.     Con decisione 22 agosto 2003 (emanata in forza di un rapporto di

                                         constatazione della Polizia cantonale, posto di _________, del 22.05.2003, cui

                                         ha fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione 

                                         22.05.2003, avverso il quale il denunciato ha formulato sue osservazioni

                                         30.06.2003 - negando sostanzialmente ogni addebito - pedissequamente

                                         riconfermate con le nuove osservazioni 23.07.2003 e relative al rapporto di

                                         contro-osservazioni 3.07.2003 delle forze inquirenti) la Sezione della

                                         Circolazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ _________,

                                         _________, una multa ammontante a Fr. 800.- (ottocento) oltre alla tassa di

                                         giustizia di Fr. 100.- e spese per complessivi Fr. 40.-, per avere egli in data 17

                                         maggio 2003, in territorio di _________ (tratta autostradale A2, direzione Sud/Nord,

                                         in prossimità dell’uscita galleria _________ _________), alla guida dela

 

                                            vettura ________, circolato in una galleria autostradale a velocità inadeguata 

                                          ed eccessiva nonostante il vigente limite di 100 km/h e senza mantenere la

                                         distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, quest’ultimo circolando ad

                                         una velocità rilevata con apparecchio radar di 150 km/h (velocità punibile: 144

                                         km/h). La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 32

                                         cpv. 2 e 3, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, nonché degli artt. 4a cpv. 5 e 12 cpv. 1

                                         ONC, come pure dell’art. 22 cpv. 1 OSS;

 

                                   

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 10 settembre 2003, postulando egli l’annullamento della decisione impugnata in applicazione della nota massima ‘in dubio pro reo’;                                     

 

                                 C.     Con sue osservazioni 19.09.2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione no. ________/________del ________2003 dell'Ufficio della Circolazione, _________;

 

 

considerato                     

in diritto                    1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della Polizia, laddove, in particolare, i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali. La velocità del veicolo deve sempre essere adattata alle circostanze, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 Ia frase LCS). Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS). Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

 

3.Orbene, la presente fattispecie fornisce allo scrivente Giudice due versioni dei fatti diametralmente opposte fra loro. Da un lato l’agente denunciante, nel proprio rapporto di contro-osservazioni 3 luglio 2003, riferisce che dopo circa un secondo dall’avvenuto passaggio della vettura ________targata ________sul tratto autostradale  A2 in territorio di _________ (carreggiata sud/nord) in prossimità dell’uscita della galleria _________ _________ (la velocità del relativo conducente - amico del ricorrente ed intenzionato a viaggiare pari pari con questi sino alla destinazione finale del loro viaggio prevista a _________ - essendo stata accertata in 150 km/h per mezzo dell’apparecchio radar 6F no. ________), transitava la vettura del ricorrente, ________ ________, ad una velocità vicina a quella della vettura che lo precedeva, il rilevamento della stessa non essendosi però potuto effettuare stante i notori tempi di ricarica del radar (1/2 secondi circa!). Dall’altro lato, il ricorrente sostiene, in primis, che l’amico al volante della predetta ________, _________ _________, aveva da poco terminato una manovra di sorpasso nei suoi confronti, motivo per il quale la velocità di quello, ancora in fase di accelerazione, risultava essere superiore alla velocità di questi, ciò che spiegherebbe pure la distanza ravvicinata tra le due vetture al momento della constatazione effettuata dall’agente;

        in secundis, il ricorrente manifesta dubbi circa il fatto che fosse proprio egli

        medesimo l’immediato inseguitore dell_____ ________, la documentazione agli

        atti non apportando nessuna delucidazione in tal senso, ciò che ulteriormente

        escluderebbe (poiché non sufficientemente sottomurata)  la paventata

        omissione da parte del ricorrente del mantenimento della distanza di

        sicurezza. Indipendentemente da quanto precede, il ricorrente sottolinea

        comunque reiteratamente come le constatazioni, personali e soggettive, di un

        unico agente di polizia, non possano, sole e tout court, costituire fedefacenza

        e veridicità oggettive ed assolute.

 

4.Stante quanto precede, nodo gordiano della fattispecie che qui ci occupa risulta dunque essere la questione a sapere se il ricorrente, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo, stesse o meno conducendo con modalità inadeguate ed eccessive ed in spregio alle distanze di sicurezza, il presente procedimento, in assenza di una prova apodittica, rivestendo tutti i crismi di una procedura indiziaria.

 

5.Concretamente, i fatti rimproverati all’insorgente sono stati constatati, come detto, da un agente della Polizia cantonale. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente, apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato. Valga comunque già, a mo’ di prima importante considerazione, il fatto che, nel caso di specie, l’agente accertante ha stilato un circostanziato rapporto di contro-osservazioni, nel quale, in particolare, si evidenzia come questi abbia proceduto ad una constatazione di agevole momento, essendo specificatamente intento a verificare, a quel tempo e in quel luogo, proprio l’osservanza dei limiti di velocità e trovandosi dunque a breve (recte: brevissima) distanza dalla vettura del ricorrente. Inoltre, sia detto per inciso, le precise circostanze descritte non possono certamente essere frutto di fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in serie sanzioni penali e amministrative.

 

                                       6.     Orbene, il ricorrente ha dichiarato fronte alle forze inquirenti che:

                                         “Proveniente da _________, circolavo sull’autostrada dir. Nord, alla guida della mia vettura ________, targata ________. Preciso che eravamo due vetture, la seconda era guidata dal mio amico _________ _________. Eravamo intenzionati a raggiungere ________, e sul tratto autostradale procedevamo a fasi alternate e precisamente per un tratto io circolavo davanti al _________, mentre per un tratto lui mi precedeva. Giunti in territorio di _________, dove era in atto un controllo della velocità da parte della polizia, venivamo fermati.

                                         L’agente verbalizzante mi informa che al momento della rilevazione della velocità, l’apparecchio radar segnalava una velocità costatata di 150 km/h  velocità punibile dedotta la tolleranza km/h 144.- limite massimo km/h 100. Tengo a precisare che al momento del fatto il _________ circolava davanti al mio veicolo, mentre io lo seguivo. A mio modo di vedere ero a una distanza adeguata. Ammetto comunque che sicuramente la mia velocità era superiore ai 100 km/h, non sono comunque in grado di dire la velocità per il fatto che non controllavo il contachilometri.” (verbale di interrogatorio _________ _________, 17.05.2003).

 

                                 7.     La chiara, completa e per nulla titubante, predetta dichiarazione del ricorrente fronte alle forze inquirenti, attesta inequivocabilmente che tra la vettura di questi e quella dell’amico _________ _________, che nel momento critico che qui ci occupa, lo precedeva, non vi era alcun’altra vettura, le asserzioni del patrocinatore legale essendo rimaste mere allegazioni di parte per nulla rese verosimili né tantomeno credibili dal momento che _________ _________ ha, appunto, precisato che l’amico _________, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, circolava davanti alla vettura del ricorrente che lo seguiva (!), laddove il predicato ‘seguire’, in mancanza di elementi (credibili) contrari, deve certo essere interpretato nel suo più puro e genuino significato letterale a valere quale “andare dietro ad un altro, o ad altri, che precedono, guidano, e sim.” o, ancora, “inseguire” (cfr. ________, Vocabolario della lingua italiana, 12.a ed., 1998). È del tutto inverosimile e fuorviante, dunque, poter credere alla versione (tardivamente) riportata dal ricorrente (che, si noti bene, nulla ha eccepito a tal riguardo fronte alle forze inquirenti (!), questa constatazione, sola, denotando già un atteggiamento perlomeno contraddittorio e, pertanto, poco credibile, da parte del ricorrente) secondo cui una vettura terza stesse circolando tra quelle di _________ _________ e di _________ _________, tanto più se si considera il fatto che lungo tutto il tratto autostradale, questi ultimi, per stessa ammissione di _________ _________, procedevano, come visto, a fasi alternate, l’uno seguendo direttamente l’altro per un tratto e viceversa. Non solo. V’è di più. Neppure l’agente denunciante, infatti, estremamente ben posizionato, non ha del resto notato alcunché a tal proposito. Stante tutto quanto precede, ben può lo scrivente Giudice fondare il proprio intimo convincimento in punto alla circostanza che tra le vetture del ricorrente e quella del _________ non vi fosse una vettura terza.

 

8.Il ricorrente, come visto, ha reiteratamente sostenuto in corso di procedura l’ipotesi secondo la quale _________ _________ avesse da poco, e proprio all’interno della galleria _________ _________, terminato una manovra di sorpasso ai suoi danni, la relativa fase di accelerazione non essendosi pertanto ancora terminata al momento del rilevamento della velocità, e dovendo pedissequamente risultare di molto superiore a quella della vettura guidata da _________ _________. L’ulteriore argomentazione addotta dal ricorrente non è però liberatoria e non incrina la credibilità della versione fornita dall’Cpl. _________ _______. Intanto, la versione del sorpasso risulta essere, come ammesso dal patrocinatore stesso, meramente ‘probabile’, ciò che già di per sé denota una crassa incertezza nel ricorrente, quanto precede ad inficiarne la sua credibilità, che appare quantomeno vacillante. La tesi del predetto sorpasso, inoltre, avrebbe potuto e dovuto essere poi senz'altro espressa dal ricorrente fronte alle forze inquirenti, ma questi, di tale circostanza così fondamentale e gravida di conseguenze giuridiche, non ne fa minimamente menzione se non, e per la prima volta, in data 10 giugno 2003 (cfr. doc. 6; scritto _________ _________ a __________ ____SA, _________) a ben 24 giorni dall’accaduto(!). A mero titolo abbondanziale, e per il rimanente, si rilevi poi in questo contesto come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di provare o quantomeno rendere verosimile, le proprie allegazioni, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPRcontr, in virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto in questa sede proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio ciò che, al contrario, questi ha manifestamente omesso. Stante tutto quanto precede lo scrivente Giudice perviene all’intimo convincimento che _________ _________ non abbia superato il ricorrente all’interno della Galleria _________ _________, e che, per contro, _________ _________ lo stesse invece, da qualche tempo, unicamente seguendo come da lui stesso dichiarato (cfr. suo verbale d’interrogatorio 17.05.2003).

 

9.Circa la velocità eccessiva ed inadeguata del ricorrente, v’é da dire che se è vero che la stessa non si è potuta accertare per mezzo dell’apparecchio radar, é altrettanto vero che, in primis, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere concretamente circolato ad una velocità superiore ai 100 km/h (cfr. suo verbale di interrogatorio 17.05.2003) e di avere seguito (nell’accezione ed interpretazione di cui sopra) l’amico _________ il quale circolava alla velocità (accertata) di 150 km/h, e che, in secundis, l’agente denunciante ha dichiarato nel proprio rapporto di contro-osservazioni che il ricorrente stava circolando ad una velocità vicina a quella del primo veicolo (che lo precedeva). Nessun dubbio, dunque, e proprio per questi motivi, che la velocità del ricorrente (che seguiva direttamente la vettura ________ guidata da _________ _________) fosse inadeguata ed eccessiva. Quanto precede è poi confortato dal fatto che, per stessa ammissione del ricorrente (cfr. suo verbale di interrogatorio), egli e l’amico _________, entrambi intenzionati a raggiungere _________, procedevano congiuntamente sin dall’inizio del loro viaggio.

 

10.   Stante tutto quanto precede, e constatata in particolare la velocità inadeguata del ricorrente e l’inverosimile fase di accelerazione del conducente che lo precedeva (il quale, come già si è detto, non aveva effettuato sorpasso veruno ai danni del ricorrente nel tratto autostradale che qui ci occupa) si rende del tutto manifesta la (seconda) per_________ta infrazione di questi alle norme della circolazione, segnatamente l’omissione della distanza di sicurezza dal veicolo antistante, la documentazione fotografica agli atti (ritenuta inverosimile l’ipotesi di una terza vettura frapposta tra quelle di _________ _________ e di _________ _________) risultando ampiamente sufficiente a sottomurare la tesi dipartimentale.

 

                                11.     La totale mancanza di prove atta a corroborare la versione sostenuta dal ricorrente rende pertanto le giustificazioni da lui addotte affatto credibili, questo Giudice giungendo così all’intimo convincimento che _________ _________ non possa essere prosciolto dagli addebiti mossigli, avendo egli senz’altro, alle modalità di cui sopra, tenuto un comportamento di guida non solo scorretto, ma, anzi, estremamente scriteriato ed imprudente, ciò che deve essere senz’altro tenuto in linea di conto nella commisurazione della pena, di cui si dirà qui appresso.

 

                                12.     Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e segnatamente della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa a suo tempo inflitta a _________ _________, ed ammontante segnatamente a Fr. 800.- (ottocento), confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge, ritenuto in particolare che l’infrazione, già di per sé non di poco conto, è avvenuta all’interno di una galleria autostradale, con relativo naturale incremento (potenziale) di rischi e pericoli per la sicurezza dello stesso ricorrente e degli utenti della strada in generale, attorno alla cui protezione ruota tutta la Legislazione in materia di circolazione e che anzi la giustifica e le dà fondamento costituzionale. Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

 

 

richiamati                           gli artt. 3, 27 cpv.1, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 4, 90 cfr. 1 LCS, artt. 4a cpv. 5, 12 cpv. 1 ONC, art. 22 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 10 settembre 2003 è respinto.

 

                                  §     Di conseguenza, è integralmente confermata la risoluzione no. ________/________del ________2003 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, _________, emanata nei confronti di _________ _________, _________.

 

                                 2.     La tassa di giustizia in Fr. 150.-, come pure le spese per complessivi Fr. 100.-, relative al presente giudizio, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

 

                                 4.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, _________,

Lic.iur. _________ _________, _________.

 

 

 

 

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore :

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi