Incarto n.
30.2003.337/AMM

P 140001

Bellinzona

27 febbraio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del __________ 2003 presentato da

 

 

__________  __________, __________,

(difeso dall'avv. __________ __________, __________)

 

contro

 

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione sanitaria, __________,

 

viste                                  le osservazioni del __________ 2003 presentate dalla Sezione sanitaria;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione sanitaria, con decisione del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 1800.–, oltre agli oneri processuali, per avere effettuato nel __________ 2002 "sedute di 'rebirthing' nell'ambito della sua attività di 'guaritore' praticando abusivamente nel campo riservato al medico, allo psicologo ed allo psicoterapeuta";

 

                                         che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 54 seg., 64, 95, 97 LSan e 3 del Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

 

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del __________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

 

                                         che nelle sue osservazioni del __________ 2003 la Sezione sanitaria propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

 

                                         che la richiesta di nuove prove formulata dal ricorrente e la lamentata violazione del suo diritto di essere sentito possono rimanere entrambe indecise, il gravame dovendo essere accolto – comunque sia – per le ragioni esposte in appresso;

 

                                         che l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta è subordinato ad autorizzazione (art. 54 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LSan, concretato dall'art. 3 cpv. 1 del relativo regolamento), il cui difetto può comportare una multa fino a fr. 100 000.– (art. 95 cpv. 1 LSan) o finanche – nel caso di infrazione intenzionale grave con messa in pericolo della salute o della vita – l'arresto (art. 95 cpv. 2 LSan);

 

                                         che la Sezione sanitaria ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 1800.–, come detto, avere effettuato nel __________ 2002 "sedute di 'rebirthing' nell'ambito della sua attività di 'guaritore' praticando abusivamente nel campo riservato al medico, allo psicologo ed allo psicoterapeuta" (decisione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del __________ 2003);

 

                                         che sempre stando al querelato giudizio, "la tecnica utilizzata denominata Rebirthing o respirazione circolare si prefigge di trattare disturbi psichici sottoposti a controllo dal Regolamento" (pag. 1 in fondo);

 

                                         che l'insorgente non nega di avere svolto l'attività ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole – in estrema sintesi – di come il rebirthing non rientri nel novero delle attività riservate allo psicologo o allo psicoterapeuta, trattandosi di una mera tecnica di rilassamento affine allo yoga e assolutamente priva di rischi per la salute;

 

                                         che a sostegno della sua tesi, il ricorrente si avvale in particolare dei pareri:

                                         –  del dr __________ __________ – psicologo e psicoterapeuta, docente, presidente dell'Associazione nazionale italiana di psicologia e di educazione prenatale, come pure autore di diverse pubblicazioni – stando al quale "il Rebirthing è una tecnica che non rientra nella psicologia, nella psicoterapia, nella psicosomatica, nella psichiatria" e "la sua pratica è del tutto innocua e inoffensiva" (doc. D allegato al ricorso);

                                         –  del dr __________ __________ – medico e usufruitore di rebirthing presso lo stesso insorgente – secondo cui "non si tratta di terapia, ma di una tecnica di respirazione naturale, derivata dallo yoga", la quale risulta "assolutamente sicura e priva di effetti collaterali" (doc. M allegato al ricorso);

                                         –  di __________ __________ – direttore, docente e ricercatore, fra l'altro, nella Scuola superiore di rebirthing del poliambulatorio medico __________ di __________ – stando al quale "il rebirthing è una tecnica efficace ma assolutamente innocua" ed è "quindi fuori da ogni logica pensare che una tale modalità di respirazione riprodotta consapevolmente durante lo stato di veglia possa causare il benché minimo problema. Diversa è la tecnica di respirazione olotropica … che induce una 'forzatura' del respiro atta all'ottenimento di stati alterati di coscienza" e deve pertanto "essere gestita necessariamente da psicologi e/o psichiatri per gli effetti che può produrre. Alcune scuole e alcuni operatori chiamano impropriamente rebirthing la respirazione olotropica, generando confusione ed equivoci. La tecnica che tu proponi, caro __________, è come ben so quella del rebirthing, e in quanto tale non richiede assolutamente per il suo esercizio alcuna laurea, diploma o qualsivoglia certificazione in psicologia, psichiatria o medicina. Questo è noto in tutto il mondo, prova ne è che in Italia, paese noto per l'assoluto rigore del proprio Ministero della salute, il rebirthing (ma non la respirazione olotropica e/o i suoi derivati) fa parte di corsi, per esempio, per operatori sociosanitari in psicologia prenatale accreditati in Educazione continua in medicina dal Ministero competente, e sono svolti da rebirthers non psicologi, non psichiatri e non medici" (doc. N allegato al ricorso);

 

                                         che alle predette opinioni si contrappongono i pareri espressi dallo psicologo e psicoterapeuta __________ __________, secondo cui "la disciplina del ribirthing si prefigge di trattare anche disturbi psichici" e, comunque sia, non è innocua (doc. 6 nel fascicolo della Sezione sanitaria, e i relativi allegati), così come dello psicologo e psicoterapeuta __________ __________, il quale – previo esame del caso concreto e delle argomentazioni ricorsuali – conclude per la necessità di sottoporre la tecnica all'autorizzazione per l'esercizio della professione di psicologo (doc. 14 nel fascicolo della sezione sanitaria);

 

                                         che comunque si opini riguardo all'esigenza di assoggettare il rebirthing al permesso dipartimentale, la problematica non può certo dirsi chiarita al punto da giustificare una condanna dell'insorgente per avere trasgredito la legislazione sanitaria cantonale;

                                        

                                         che una sanzione penale presuppone in effetti l'esistenza di una regolamentazione precisa, dalla quale l'interessato sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire;

 

                                         che neppure giova alla Sezione sanitaria dolersi di come il ricorrente abbia "fin dall'inizio … istituito un setting di lavoro ed un approccio clinico" (osservazioni del __________ 2003, con rinvio al già citato rapporto __________, doc. 14), ove appena si consideri come al multato sia stato prospettato solo l'esercizio illecito del rebirthing come tale (cfr. intimazione di contravvenzione del __________ __________ 2003), senza riguardo allo svolgimento concreto dell'attività;

                                        

                                         che, in simili circostanze, s'impone di prosciogliere il ricorrente, di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

 

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

 

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

 

                                         che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

 

per questi motivi,                visti gli art. 54 seg., 64, 95 e 97 LSan; 1, 2 e 3 del Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________, __________,

– Sezione sanitaria, __________.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: