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Incarto
n. 28406/090 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso dell'__________ __________ 2003 presentato da
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__________ __________, __________ |
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contro |
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la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del __________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 740.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il __________ 2003 in territorio di __________:
"Ha omesso, quale responsabile della ditta __________ SA, di osservare e far osservare agli altri autisti le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'uso e la compilazione dei dischi e del registro o documento equivalente. Inoltre ha omesso di classare la documentazione in modo conforme alle prescrizioni […] nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del __________ e __________ 2003";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 56, 03 (recte: 103) cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 16, 21, 23, 28 cpv. 2 e 4 OLR2;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'__________ __________ 2003 in cui postula l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del __________ __________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 2 prima frase OLR2 il conducente deve utilizzare non più di un disco per veicolo e per giorno;
che il conducente deve altresì iscrivere in maniera ben visibile sul disco, ogni giorno al momento di prendere in consegna il veicolo, il suo nome, quello dell'eventuale secondo conducente, la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all'inizio della corsa; al più tardi alla fine del lavoro egli deve annotare il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi (art. 16 cpv. 3 OLR2);
che i dischi devono essere classificati e conservati in ordine cronologico, per veicolo (art. 16 cpv. 8 OLR2);
che il datore di lavoro deve altresì iscrivere in un registro per ogni conducente, o in un documento equivalente, la durata quotidiana della guida, la durata complessiva del lavoro per giorno e per settimana, il numero delle ore supplementari prestate e compensate o rimunerate nel corso di una settimana e nell'anno civile, i giorni di riposo settimanali e le semigiornate libere settimanali, così come il tempo eventualmente dedicato al servizio di altri datori di lavoro (art. 21 cpv. 1 OLR2);
che chiunque contravviene alle predette disposizioni sul controllo, segnatamente non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente, non mantiene il cronotachigrafo in funzione o lo adopera scorrettamente, o fa iscrizioni incomplete su un documento di controllo, è punito con l'arresto o con la multa (art. 28 cpv. 2 OLR2), la quale non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP); il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile o non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena (art. 28 cpv. 4 OLR2);
che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere "omesso, quale responsabile della ditta __________ SA, di osservare e far osservare agli altri autisti le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'uso e la compilazione dei dischi e del registro o documento equivalente", così come per avere "omesso di classare la documentazione in modo conforme alle prescrizioni ";
che durante un controllo esperito dalla Polizia cantonale il __________ 2003 erano difatti emerse le seguenti trasgressioni: "1. Omessa compilazione del registro o documento equivalente 2. Documentazione non classata come alle vigenti disposizioni 3. Compilazione incompleta o errata dei dischi 4. Frequente uso di più dischi in un giorno 5. Dischi inseriti più a lungo con veicolo fermo" (cfr. rapporto di contravvenzione del 19 agosto 2003, a metà);
che le argomentazioni ricorsuali si esauriscono in sostanza nelle seguenti censure:
"1° da parte mia ritengo di non aver commesso nessuna omissione, durante il controllo presso la Polizia stradale mi sono presentato con tutti i dischi, nonché il relativo libretto di lavoro, inoltre faccio presente che non ho mai trasgredito l'ordinanza ORL2 superando il limite concesso lavorativo.
2° per quanto concerne il libretto dell'autista di rimpiazzo è stato rifiutato dalla Spettabile Sezione della circolazione, in quanto lo stesso non possiede una vettura propria immatricolata __________, da parte mia sono stato costretto per forza maggiore ad assumerlo per sostituirmi per i giorni di libero imposti dall'ordinanza, l'autista non ha nessun contratto di lavoro con la SA egli mi ha soltanto sostituito.
Chiedo quindi che la multa venga annullata per i motivi esposti in quanto trattasi di dimenticanza […]";
che l'autorità amministrativa non rimprovera al multato l'omessa presentazione di dischi, bensì la loro conservazione in modo difforme dalle prescrizioni (cfr. anche rapporto di contro osservazioni del __________ 2003 della Polizia cantonale: "2. i dischi forse erano tutti ma mischiati con i vari autisti"; così come verbale d'interrogatorio del __________ 2003, pag. 1 verso l'alto, e osservazioni del __________ 2003, a metà: "3° Ammetto che vi è confusione dei dischi …");
che neppure si addebita all'insorgente, contrariamente al suo parere, di avere per avventura superato "il limite concesso lavorativo", le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado vertendo unicamente sulle prescrizioni di controllo;
che non giova altresì al ricorrente evocare la necessità, "per forza maggiore", di assumere un autista di rimpiazzo cui è stato rifiutato il registro di controllo per non avere posseduto "una vettura propria immatricolata __________ " (ricorso, punto 2), ove appena si consideri come l'interessato avrebbe senz'altro potuto far capo a un terzo provvisto dei requisiti posti dalla Sezione della circolazione;
che invano l'insorgente si prevale dell'assenza di qualsiasi "contratto di lavoro con la SA" (ricorso, punto 2 in fine), l'esistenza di siffatto contratto non essendo rilevante ai fini dell'esistenza di un rapporto d'impiego (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b OLR2) e lo stesso ricorrente ammettendo di aver dovuto "assumerlo per sostituirmi per i giorni di libero imposti dall'ordinanza" (ricorso, loc. cit.);
che nemmeno soccorre al ricorrente invocare una non meglio precisata "dimenticanza" (ricorso, in fondo), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che le giustificazioni addotte dall'insorgente non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per il resto proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 16, 21, 23, 28 cpv. 2 e 4 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, Camorino.
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).