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Incarto
n. 28803/010 28802/004 28801/009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
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_________ _________, _________ |
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contro |
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le decisioni n. _________ /_________, _________ /_________ e _________ /_________ del _________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisioni n. _________ /_________, _________ /_________ e _________ /_________ del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ tre multe per complessivi fr. 150.–, addebitandogli inoltre oneri per complessivi fr. 90.–, per i seguenti fatti accertati in date _________, _________ e _________ _________ 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________ [rispettivamente TI _________], di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);
che il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (art. 375bis cpv. 2 prima frase CPC);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________ [rispettivamente TI _________], di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del _________, _________ e _________ _________ 2003 agli atti);
che il ricorso si esaurisce nelle seguenti argomentazioni:
"non ritengo giuste le tre contravvenzioni, in quanto se ho posteggiato sul fondo in questione, non è stato per illecito uso, bensì i giorni delle contravvenzioni mi ero recato presso un inquilino del palazzo: Signor _________
Tengo a precisare che ho notato il cartello 'Posteggi privati, art….' in diversi piazzali di negozi ecc., ma non ho mai visto dare la multa ai clienti.
In questi tre casi, io mi sono recato presso un inquilino dello stabile (non ho posteggiato per andare a fare spese da un'altra parte o a tagliarmi i capelli)
Pertanto intendo fare ricorso aggiungendo i seguenti motivi:
1. Sia l'auto che la moto (per il giorno _________._________.03) erano posteggiate in modo da non intralciare il normale traffico del sito.
2. L'auto (e la moto) non erano posteggiate in un posteggio di un altro inquilino, bensì in un angolo del piazzale (non marcato come posteggio) che, come già detto, non recava nessun fastidio
3. Ad ogni modo, mi sono visto arrivare 3 multe tutte assieme; credo che se mi avessero avvisato per tempo, dopo la prima multa mi sarei organizzato differentemente";
che il fatto di aver solo reso visita a un inquilino del palazzo (anziché "andare a fare spese da un'altra parte o a tagliarmi i capelli") non conferisce all'interessato, con ogni evidenza, il diritto di posteggiare su un sedime privato debitamente segnalato con apposito avviso del giudice di pace, e ciò a prescindere dalla questione di sapere se i veicoli fossero posti "in modo da non intralciare il normale traffico del sito";
che neppure soccorre al ricorrente la circostanza di aver posteggiato "in un angolo del piazzale (non marcato come posteggio)", siffatta area essendo anch'essa coperta dal divieto generale affisso in loco conformemente al già citato art. 375bis CPC;
che sull'adombrata disparità di trattamento ("ho notato il cartello 'Posteggi privati, art….' in diversi piazzali di negozi ecc., ma non ho mai visto dare la multa ai clienti"), è appena il caso di ricordare come una possibile violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che il ricorrente, nella specie, si limita a dolersi di non meglio precisate tolleranze, senza circostanziare la propria censura né pretendere – per avventura – che sussista un'analogia con l'attuale fattispecie o che l'autorità preposta al perseguimento di tali infrazioni intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;
che la lamentata assenza di preavviso ("mi sono visto arrivare 3 multe tutte assieme; credo che se mi avessero avvisato per tempo, dopo la prima multa mi sarei organizzato differentemente") non esimeva altresì l'insorgente dal dovere di rispettare il divieto di posteggio segnalato sul posto e non può pertanto giovare al multato;
che l'insorgente, in definitiva, non nega l'adempimento delle fattispecie ravvisate dalla Sezione della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalle decisioni impugnate;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, l'importo complessivo delle multe (cfr. art. 68 n. 1 cpv. 2 CP) essendo per altro proporzionato alle infrazioni commesse, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge;
che l'autorità di primo grado non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando al trasgressore tasse di giustizia per complessivi fr. 60.– e le spese per fr. 30.–;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell'odierna sentenza (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
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Il giudice: La segretaria: