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Incarto
n. 29600/005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 28 ottobre 2003 presentato da
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__________ __________, __________ |
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contro |
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la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, |
viste le osservazioni del 4 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 15 giugno 2003 in territorio di __________:
"alla guida della vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che __________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 4 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";
che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 13 agosto 2003, pag. 4):
"Al momento della nostra constatazione i veicoli erano già stati rimossi. […]
Il protagonista __________ saliva da __________ verso __________. All'altezza della casa __________ si fermava, per un breve momento, in uno spiazzo a destra della carreggiata. Poi ripartiva rimettendosi sulla cantonale.
Il motociclista __________ che saliva da __________ verso __________, notando l'auto che si rimetteva sulla cantonale e ritenendo che la stessa gli tagliasse la strada, frenava. Perdeva la padronanza del veicolo che cadeva a terra e, strisciando sull'asfalto andava a cozzare contro la parte posteriore dell'auto.
__________ dichiarava che circolava ad una velocità di 70 km/h.
Da parte nostra facciamo rimarcare che dall'inizio della frenata al punto in cui la moto si è fermata intercorrono 42 metri.";
che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada osservando il traffico proveniente da tergo e di avere visto l'altro veicolo solo dopo essersi già trovato sulla propria corsia in fase di accelerazione;
che sempre stando al ricorrente il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità eccessiva del motociclista, superiore a quella dichiarata e tale – comunque sia – da non permettergli di fermarsi nel suo spazio visivo;
che in ambito penale ognuno risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'insorgente si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa centauro, non si sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento penale;
che il multato, in un interrogatorio del 15 giugno 2003 davanti alla polizia cantonale, ha così descritto la dinamica dei fatti (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia del 13 agosto 2003):
"Al volante della mia auto percorrevo la cantonale che da __________ porta a __________. […] Salendo ho dovuto accostare a lato della strada per qualche minuto. Al momento di ripartire, esponevo [il] segnale di direzione sinistro e guardavo nello specchietto retrovisore. Notavo la strada libera dietro a me e quindi mi mettevo in movimento. Al momento in cui ho raggiunto il campo stradale con tutta la vettura, sempre guardando nel retrovisore interno, notavo sopraggiungere a forte velocità una moto. Udivo il rumore della frenata della moto, e poi percepivo l'urto alla parte posteriore. […] In sostanza al momento in cui ero con tutta l'auto sulla strada sono stato tamponato dalla moto";
che tale versione diverge in parte dalle dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia citato);
che tuttavia questo giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza degli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, non potendosi segnatamente escludere che il motoveicolo fosse ancora fuori dalla visuale dell'automobilista nel momento in cui quest'ultimo si è immesso nella circolazione;
che sussistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
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Il giudice: La segretaria: