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Incarto
n. 30594/009 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2003 presentato da
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__________ __________, __________ |
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contro |
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la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, |
viste le osservazioni del 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 24 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 3 agosto 2003 in territorio di __________:
"Ha posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che Giada Artiglia è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;
che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato "il 10.09.2003 … la multa di fr. 40 alla polizia comunale di __________ " e chiede pertanto di "voler rivedere la vostra decisione";
che a ragione la polizia cantonale sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 3 settembre 2003 (cfr. contro osservazioni del 10 novembre 2003, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 4 settembre 2003), sette giorni prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;
che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
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Il giudice: La segretaria: