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Incarto
n. 29409/001 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 ottobre 2003 presentato da
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__________ __________, __________ |
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contro |
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la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, |
viste le osservazioni del 14 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 270.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 giugno 2003 in territorio di Lugano:
"Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso. Ometteva pure di recare seco la licenza di condurre […]
la multa disciplinare non è stata pagata entro il termine fissato; l'importo versato tardivamente è stato trasmesso all'Ufficio esazione e condoni a totale copertura della presente risoluzione";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 90 n. 1, 99 n. 3 LCS e 68 cpv. 1 OSS;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 ottobre 2003, nel quale chiede – in sostanza – di annullare le tasse e spese a suo carico di complessivi fr. 80.–;
che nelle sue osservazioni del 14 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 270.–, addebitandogli inoltre oneri processuali di complessivi fr. 80.–, per non avere osservato un segnale luminoso e per non avere recato seco la licenza di condurre;
che l'insorgente non contesta la multa di fr. 270.–, ma si duole in sostanza di come gli siano stati addebitati oneri processuali di fr. 80.– per il solo fatto ch'egli abbia ritardato di pochi giorni il pagamento della sanzione, nell'attesa di una risposta della Polizia a una lettera di reclamo per l'atteggiamento a suo dire scorretto dell'agente denunciante;
che il mancato versamento della multa entro il termine comporta tuttavia – a prescindere dall'inoltro di un reclamo – l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il relativo addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che le argomentazioni ricorsuali non consentono quindi di esimere l'insorgente dal pagamento delle tasse e spese decise dalla Sezione della circolazione, le quali non configurano del resto – contrariamente al parere dell'interessato – una multa, bensì oneri cagionati allo Stato dal procedimento contravvenzionale;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitate, per principio, anche le tasse e le spese dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tali oneri;
per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 90 n. 1 e 99 n. 3 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
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Il giudice: La segretaria: