Incarto n.
30.2003.372/pg

01.405.01.24098.704

Bellinzona

17 dicembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 novembre 2003 presentato da

 

 

__________ __________, __________,

 

contro

 

 

la decisione emessa dalla Ufficio esazione e condoni, __________,

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                        in fatto ed in diritto

 

                                 1.     Il 5 novembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione con cui l'Ufficio esazione e condoni  ha inflitto a sua moglie una multa non meglio precisata.

 

 

                                 2.     In data  10 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto  segue:

                                        "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

                                       Rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta alla signora __________ __________, __________. Non risulta, tuttavia, esserci alcuna procura della suddetta che la autorizza a fare ricorso a suo nome.

                                        Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

 

 

                                 3.     Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

 

 

                                 4.     Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                 5.     Vista la particolarità del caso - considerato oltretutto che in data 16 dicembre 2003 è stata prodotta in fotocopia la ricevuta di versamento della multa, il cui mancato pagamento aveva presumibilmente avviato la procedura - si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia.

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

 

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 novembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Ufficio esazione e condoni, __________,

__________ __________, __________,

 

 

 

Il presidente:                                                                Il cancelliere: