Incarto n.
30.2003.385/AMM

31098/003

Bellinzona

29 marzo 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003 presentato da

 

 

__________ __________, __________

 

contro

 

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

 

viste                                  le osservazioni del 2 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 31 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 27 giugno 2003 in territorio di __________:

                                         "Ha posteggiato il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;

 

                                         che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 novembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere posteggiato il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata;

 

                                         che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa il 4 agosto 2003 – dopo essere stata assente all'estero nel mese di luglio per vacanze – e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;

 

                                         che nelle sue contro osservazioni del 1° dicembre 2003 la polizia comunale rileva come il pagamento del 4 agosto 2003 attiene a un'altra multa, la n. __________ inflitta il 23 giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003;

 

                                         che in una successiva lettera del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata, attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti;

 

                                         che anche volendo seguire la tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare (cfr. allegato A al ricorso);

 

                                         che il mancato versamento della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

 

                                         che neppure soccorre all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate "vacanze trascorse all'estero" nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo; osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora, per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003;

 

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

 

                                         che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;

                                         che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;

                                        

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: