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Incarto
n. 32120/008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 21 novembre 2003 presentato da
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_________ _________, _________ |
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contro |
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la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, |
viste le osservazioni del 4 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 novembre 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 27 agosto 2003 in territorio di _________:
"alla guida dell'autofurgone _________, dopo essersi fermato ad uno 'stop' s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente da destra";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 novembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un motoveicolo avente la precedenza;
che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 6 settembre 2003, pag. 4):
"Il motociclista _________, il quale circolava su Via _________ in direzione del centro, giunto poco prima dell'intersezione con via _________, notava il protagonista _________ il quale, proveniente da tale via, stava attraversando la carreggiata (Via _________) da sinistra verso destra.
Il _________ tentava quindi di frenare perdendo il controllo della sua motocicletta e rovinava a terra collidendo di striscio con la parte anteriore dell'autofurgone guidato dal _________ ";
che il ricorso si esaurisce nelle seguenti censure:
"Egregi signori, leggendo attentamente il vostro scritto del 14 novembre 03 si nota bene che voi scrivete che l'infrazione commessa è chiaramente documentata dal rapporto di polizia, chiaro dato che io stesso in seconda persona ha steso il rapporto dell'evento (la prima persona che ha battuto a macchina logicamente sarà stato uno dei vostri agenti) che ha compiuto il suo dovere chiaramente.
Ma siccome che di documenti ce ne saranno due e il secondo sarà quello del conducente del motoveicolo chiaramente steso dopo che sarà uscito dal pronto soccorso sicuramente dirà tutto il contrario.
Comunque io resto sulla mia osservazione che vi ho già spedito alla sezione della circolazione in data 17 ottobre 03";
che nelle evocate osservazioni del 17 ottobre 2003 il ricorrente si doleva – in sostanza – di come il centauro "sopraggiungeva ad una velocità elevata ed vedendo che non poteva passarmi davanti all'ultimo momento ha tentato di frenare e dato che la sua velocità era eccessiva ho perso il controllo del suo motoveicolo (nel tentativo di fermare il suo motoveicolo ha iniziato a sbandare a destra e a sinistra scivolando su un fianco urtando per fortuna il mio paraurti porta targhe del mio furgone fermo sulla carreggiata. Per fortuna sono riuscito ad fermare il mio veicolo dato che ero ad una velocità molto bassa dato che mi ero fermato ed uno stop e poi non arrivando nessuno sono ripartito e appena avanzato mi vedo sbucare dall'incrocio un po' più in giu la citata motocicletta ed rispettiva autovettura dietro dal lato destro e accelerando sproporzionatamente, giungendo sulla mia traiettoria";
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di colpe del motociclista, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'eventuale velocità eccessiva dell'altro protagonista non esimeva pertanto il ricorrente dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che in proposito il centauro ha rilevato quanto segue (cfr. verbale d'interrogatorio del 28 agosto 2003 allegato al rapporto di polizia citato, pag. 1 verso il basso):
"Il 27.08.2003 verso le ore 14.45 stavo circolando solo su Via _________ con l'intenzione di recarmi al mio domicilio. Indossavo il casco e i fari anabbaglianti erano accesi. La mia velocità era di circa 50/55 km/h.
Giunto a 20 metri dall'intersezione con Via _________ notavo un furgone di colore bianco che attraversava da sinistra verso destra la carreggiata sulla quale stavo circolando. Istintivamente ho schivato sulla destra il veicolo e ho poi frenato. Sono in seguito caduto sul lato destro e la moto è strisciata sull'asfalto per una decina di metri fermandosi sul marciapiede destro […]";
che tale versione diverge invero dalle dichiarazioni rese dal ricorrente (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia citato, pag. 1 nel mezzo), secondo cui:
"In data e ora sopraccitata, per lavoro circolavo solo su Via _________ a _________. Ero regolarmente allacciato con le cinture di sicurezza.
Giunto allo stop all'intersezione con Via _________, mi fermavo completamente. Ho guardato prima a destra e poi a sinistra, poi lentamente sono ripartito proseguendo diritto. Fatti pochi metri, avevo ancora il primo rapporto inserito, ho notato che dalla mia destra stava arrivando un motociclista in sella ad una motocicletta di colore rosso che ha iniziato a frenare sbandando ed è poi caduto a terra strisciando […]";
che non è dato tuttavia a divedere, né il ricorrente spiega, come egli abbia potuto non scorgere per tempo il motoveicolo – quand'anche sopraggiungente a velocità eccessiva – in un tratto di strada rettilineo per diverse centinaia di metri com'è via _________ verso sud prima dell'intersezione con via _________;
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento di come l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione – a prescindere da possibili colpe dell'altro protagonista – non potendosi ragionevolmente ritenere che il motoveicolo si trovasse fuori dalla visuale del multato nel momento in cui quest'ultimo si è immesso nell'intersezione;
che la sanzione inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).