Incarto n.
30.2003.413/AMM

33166/002

Bellinzona

10 maggio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 15 dicembre 2003 presentato da

 

 

_________  _________, _________

(difeso dall'avv. _________ _________, _________)

 

contro

 

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

 

viste                                  le osservazioni del 12 gennaio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 26 luglio 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso. Inoltre ha omesso di esporre il segnale di direzione";

                                        

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 39 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 28 cpv. 1 ONC;

 

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 dicembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio e l'abbandono del procedimento di contravvenzione;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

 

                                         che la generica domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove non merita accoglimento, giacché non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo non meglio precisati "documenti, testi, risultanze di causa e quant'altro ammesso dalla presente procedura" (ricorso, in particolare pag. 3 verso l'alto) sarebbero suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;

 

                                         che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

 

                                         che qualsiasi cambiamento di direzione deve altresì essere segnalato tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano (art. 39 cpv. 1 prima frase LCS, ripreso dall'art. 28 cpv. 1 ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione delle predette norme – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso", omettendo inoltre "di esporre il segnale di direzione";

 

                                         che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 29 agosto 2003, pag. 4):

                                         Il protagonista _________ circolava, unitamente a suo figlio _________ (recte: _________), su via _________ in territorio di _________. La velocità era ridotta in quanto vi era traffico rallentato. Giunto in prossimità del distributore di benzina _________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra. Il centauro _________, che in quel frangente era in fase di sorpasso, andava ad urtare violentemente contro il succitato veicolo.

                                         La collisione è avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta condotta da _________ contro la fiancata sinistra del monovolume condotto da _________.

                                         Il teste _________, che circolava accodato all'amico _________, ha asserito che _________ ha omesso di azionare l'indicatore di direzione;

 

                                         che l'insorgente ritiene dal canto suo di avere debitamente segnalato la svolta e si duole di come il sinistro sia riconducibile esclusivamente alla colpa del centauro, per non avere verosimilmente azionato l'indicatore di direzione e per avere circolato in ciabatte, a fari spenti e a una velocità inadeguata, compiendo per di più una manovra di sorpasso azzardata;

                                        

                                         che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di eventuali colpe del centauro, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

 

                                         che, riguardo al comportamento del multato, dall'audizione testimoniale di _________ _________ si evince quanto segue (verbale del 26 luglio 2003 allegato al citato rapporto di polizia):

                                         Giunto in territorio di _________, all'altezza del distributore di benzina _________, circolavo accodato al motoveicolo del mio amico. Il traffico era rallentato. Mentre ci trovavamo in fase di sorpasso, un monovolume di colore verde svoltava improvvisamente verso sinistra per raggiungere il distributore. Tengo a precisare che il conducente di tale mezzo ha omesso di azionare l'indicatore di direzione. Sia io che _________, azionavamo tempestivamente i freni, io riuscivo a schivare il veicolo, mentre il mio amico andava a cozzare contro la fiancata sinistra del monovolume […];

 

                                         che contrariamente al parere del ricorrente, nulla induce in concreto a dubitare dell'attendibilità del testimone, il quale – ammonito a dire la verità e reso edotto delle conseguenze penali sancite dall'art. 307 CP in caso di falsa testimonianza – ha saputo fornire una versione lineare e credibile sulla dinamica del sinistro;

 

                                         che nulla muta al riguardo l'amicizia fra il testimone e il centauro, né tanto meno il fatto che il primo abbia "dichiarato nel suo verbale di non ricordare se il _________ avesse le luci accese [e] di ritenere che verosimilmente quest'ultimo non aveva azionato l'indicatore di direzione al momento del sorpasso" (v. ricorso, pag. 5 nel mezzo): siffatte incertezze risultano anzi sfavorevoli all'amico, a conferma dell'attendibilità e dell'imparzialità del teste;

 

                                         che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a far dubitare della visuale di _________ _________ sul sinistro, ancorché verificatosi "nel brevissimo lasso di alcuni secondi" e nonostante i veicoli che lo precedevano o "l'incolonnamento all'amico centauro" (ricorso, pag. 5 in basso);

 

                                         che in simili evenienze, considerata in particolare la dinamica dell'incidente descritta dal testimone oculare, questo giudice perviene al convincimento che il multato abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;

 

                                         che ciò vale a prescindere dalle asserite carenze e lacune nell'accertamento dei fatti da parte della polizia (ricorso, in particolare pag. 4 seg.), non essendo dato a divedere – né il ricorrente precisando (v. sopra) – come potrebbero i postulati complementi istruttori recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;                             

 

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa dall'insorgente, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

 

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

_________ _________, _________,

– avv. _________ _________, _________,

– Sezione della circolazione, _________.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).