Incarto n.
30.2003.50

5638/090

Bellinzona,

10 novembre 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per statuire sul ricorso 10 febbraio 2003 presentato da

 

 

_________ _________, _________ sopra _________,

difeso da: avv. _________ _________, _________,

 

 

contro

 

 

la decisione 31 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

 

 

viste                                 le osservazioni  presentate in data 4 agosto 2003 dalla Sezione della circolazione, _________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                          in fatto

 

                                A.     Il 24 ottobre 2002, tra le ore 9.00 e le 10.30, a _________ Sopra _________, in via __________, un impiegato della società __________ SA Servizi di sicurezza, __________, notava la presenza della vettura __________ __________ posteggiata sulla strada principale nella località. Sempre quel giorno l’agente della predetta società stendeva un avviso di contravvenzione (infrazione alla LCStr, più precisamente elenco delle multe di cui all’OMD no. 243a).

                                         Il Servizio Multe della Sezione della circolazione di _________ intimava quindi una contravvenzione alla società __________ SA, _________ Sopra _________. A seguito di tale notifica, la società locarnese, rispondeva in data 15 novembre 2002, asserendo di non poter essere oggetto di una procedura contravvenzionale in difetto di legittimazione passiva.

                                         La predetta autorità si rivolgeva nuovamente all’amministratore della __________ SA per ricevere informazioni circa il nome dell’autore dell’infrazione accertata dall’agente della __________ SA.

 

B.     Con scritto 29 novembre 2002, il patrocinatore della società locarnese replicava che l’amministratore avrebbe gradito “conoscere l’identità del denunciante”; che questi “(a)ll’ora dei presunti fatti si trovava a cena da tutt’altra parte in compagnia di altre persone”; e che “l’amministratore unico, pur non sapendo con esattezza quale parente abbia utilizzato la vettura quella sera”, invocava l’applicazione degli art. 16 cpv. 2 LACS e 125 e 126 CPP. La Sezione della circolazione s’indirizzava allora ancora all’amministratore della società chiedendogli di “dimostrare la sua estraneità ai fatti imputatigli” e di fornirle i nominativi dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo così da poter esperire le indagini utili all’identificazione dell’autore dell’infrazione. L’autorità l’avvertiva che, in caso di mancata collaborazione, si sarebbe proceduto nei suoi confronti per violazione dell’art. 16 LACS.

 

C.        Replicando mediante missiva 13 dicembre 2002, l’amministratore unico della società sosteneva di non essere il detentore del veicolo targato __________; egli non era pertanto tenuto a giustificare l’agire dei suoi parenti e avrebbe specificato i nominativi delle persone, con cui si trovava al momento dei presunti fatti, una volta che una procedura fosse stata attivata nei suoi confronti; infine, egli sosteneva che il cpv. 1 dell’art. 16 LACS indicava un obbligo generale d’informazione per identificare gli autori di un’infrazione, ma non un obbligo di giustificare il proprio agire.

 

D.        Il 7 gennaio 2003, la Sezione della circolazione intimava al ricorrente una contravvenzione, invitandolo a presentare eventuali osservazioni. Con lettera 14 gennaio 2003, il patrocinatore del ricorrente dichiarava che quest’ultimo contestava di essere il detentore del veicolo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LACS; inoltre, il secondo comma dell’art. 16 LACS sarebbe stato applicato scorrettamente dall’autorità in narrativa. Per il resto, rimandava alle osservazioni già esternate nell’ambito della procedura aperta nei confronti della __________ SA.

Con decisione no. __________ /__________ del __________ 2003, la Sezione della circolazione, in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS, infliggeva al signor _________ una multa di fr. 150.—, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.— e spese in misura di fr. 20.—, per i seguenti motivi:

 

Benché formalmente richiestogli con scritto del 22.11 e 4.12.02 nella qualità di detentore del veicolo targato __________, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l’autore di un’infrazione commessa con il menzionato veicolo il 24.10.02 alle ore 09.00 a _________ Sopra _________.

 

        Contro tale risoluzione, il ricorrente è insorto di fronte alla Pretura penale con atto di ricorso 10 febbraio 2003, chiedendo il riconoscimento della difesa d’ufficio dell’avv. _________ a suo favore, l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della decisione del 31 gennaio 2003; in via subordinata, egli postulava il contraddittorio con la lic. iur. __________.

        La Sezione della circolazione si è astenuta dal formulare osservazioni con scritto 4 agosto 2003, rimettendosi alla decisione giudiziale.

 

 

Considerando              in diritto

 

 

1.    La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr. Il giudice esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 11 LPContr).

 

 

2.         L’insorgente postula preliminarmente che sia riconosciuta a suo favore la difesa d’ufficio dell’avv. _________, _________.

 

2.1         A mente dell’art. 17 LPContr, se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l’autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d’ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d’ufficio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. Il difensore d’ufficio viene designato dal presidente della Pretura penale (art. 17 cpv. 2 LPContr). Anche la CEDU prescrive che ogni accusato ha diritto a difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, ha diritto di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigano gli interessi della giustizia (art. 6 cfr. 3 litt. c CEDU).

 

2.2         Il richiedente ha diritto alla designazione di un patrocinatore d’ufficio, quando egli si dimostra incapace di discutere la propria causa (cfr. art. 2 cpv. 1 LAG). Nel caso concreto, tali condizioni non sono date, giacché l’insorgente era ed è tuttora rappresentato da un legale di fiducia (cfr. doc. B, D, F e soprattutto H, dai quali emerge a chiare lettere che il ricorrente era già rappresentato da un avvocato).  Ne consegue che il signor _________ dispone di tutti i mezzi per difendersi adeguatamente e che, alla luce del patrocinio di fiducia assicurato dell’avv. _________ _________, _________, il patrocinio d’ufficio non può essere concesso. Non avendo per contro il ricorrente formulato richiesta di esser posto al beneficio del gratuito patrocinio, la presente decisione non può esprimersi in merito a tale aspetto.

Incidentalmente, si osservi ancora che la richiesta di designazione di un patrocinatore d’ufficio non merita tutela per un’altra ragione: l’esigua difficoltà e il carattere di “bagattella” presentati dal caso di specie (cfr. art. 2 cpv. 1 LAG; STF 120 Ia 43, 45, c. 2a; ZBJV 1992, p. 732-733). In effetti, il caso in esame non mostra particolari problemi fattuali o giuridici: il comportamento che integra gli estremi della contravvenzione alla base della presente vertenza (ossia la mancata collaborazione per l’identificazione dell’autore di un’infrazione commessa con un autoveicolo) non appare di difficile comprensione; la procedura che disciplina tali questioni è semplice (richiesta di informazioni da parte dell’autorità – nel caso concreto, tale preghiera è stata pure esplicitata due volte –, intimazione di contravvenzione in assenza di puntuale e confortante riscontro, osservazioni dell’interessato, risoluzione di contravvenzione dell’autorità), a maggior ragione ove si osserva che il ricorrente è sempre stato avvertito delle conseguenze della sua inattività e delle sue prerogative di difesa (cfr. doc. E, G e A). Infine, anche la decisione intimatigli in data 31.1.2003 appare chiara e sostanzia con sufficienti motivi la multa di fr. 150.—. Una sanzione, questa, il cui importo si colloca ben lontano dal limite massimo di fr. 5'000.— previsto dall’art. 22 cpv. 1 LACS e che permette di definire siccome bagattella il caso in cui il ricorrente è invischiato.

 

In conclusione, la richiesta del riconoscimento della difesa d’ufficio non può essere accolta.

 

3.         Il ricorrente si duole quindi di un’errata applicazione dell’art. 16 LACS: a suo dire, egli non potrebbe essere ritenuto detentore ai sensi di tale disposizione.

 

3.1     Conformemente all’art. 16 cpv. 1 LACS, se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCStr commessa con il suo veicolo. L’art. 78 cpv. 1 OAC specifica che la qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto e che è considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

         

3.1.1                                              Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è detentore ai sensi della LCStr non tanto il proprietario del veicolo o chi è formalmente iscritto sulla licenza dell’autoveicolo, bensì colui che fa uso personalmente dell’automezzo, si assume il rischio dell’esercizio dello stesso e che, nel contempo, ha su di esso (o ev. sulle persone indispensabili per l’esercizio) un possesso diretto ed effettivo. Per giudicare chi sia effettivamente il detentore di un veicolo, appaiono decisive le circostanze del caso concreto, segnatamente chi esercita il potere di disposizione sull’automezzo (cfr. STF 129 III 102, 103 c. 2.1; SJ 2003 I, p. 510; René Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, 2. ed., Berna 2002, p. 128).

 

  3.2                                               Nella fattispecie, il ricorrente ammette di essere amministratore unico della società __________ SA (doc. D e ricorso p. 6), la quale, formalmente, figura quale detentrice della targa TI 2’944. È quindi manifesto che tale vettura serva alla società per promuovere il suo scopo sociale, e che, quale unico dirigente della ditta, il ricorrente pare l’unica persona che, in ogni momento, può legittimamente disporre del veicolo in nome e per conto della __________ SA. Nelle vesti di unico rappresentante di detta società di fronte a terzi, egli appare il solo ad essere abilitato ad usare e cedere liberamente il mezzo targato __________ e ad assumere la responsabilità, in nome e per conto della società, per l’impiego del medesimo da parte di terzi. In effetti, il signor _________ – a suo dire – avrebbe messo a disposizione di uno dei suoi parenti l’autovettura in questione, e ha dichiarato, “pur non potendolo dire con esattezza”, di sospettare chi fosse l’autore dell’infrazione. Agendo di tal guisa, egli dimostra di conoscere circostanze tipicamente note solo a chi veramente ha la padronanza duratura sul veicolo, e svela di essere a tutti gli effetti il detentore della __________, dacché ne detiene il possesso ed il controllo duraturi. Da ultimo, è bene rimarcare che il ricorrente non adduce alcuna circostanza atta a mettere in discussione la sua qualità di detentore del mezzo, per esempio indicando un dipendente della società che se ne serve stabilmente.

 

          Conseguentemente, la qualità di detentore del veicolo e la conseguente legittimazione passiva del ricorrente devono essere confermate.

 

 

4.         Il ricorrente sostiene la sua impunibilità a ragione dell’art. 16 cpv. 2 LACS in relazione agli art. 121 segg. CPP. In altre parole, egli invoca il diritto di esclusione dall’obbligo di testimonianza per legami di parentela.

 

4.1         Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte di Losanna, quando un’infrazione alla LCS è commessa senza che il suo autore possa essere identificato, l’autorità non può limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore al momento in cui i fatti si sono prodotti. Qualora il detentore contestasse di essere l’autore materiale dell’infrazione, incombe all’autorità invitare quest’ultimo a svelare le indicazioni necessarie per identificare il contravventore. All’autorità compete di prendere tutte le misure istruttorie atte a far luce sulle generalità del responsabile della contravvenzione, mentre il detentore di un veicolo è tenuto a fornire ogni informazione utile alle indagini. Se il detentore si sottrae senza valido motivo a quest’obbligo di collaborazione o la versione da lui resa appare d’acchito sprovvista di verosimiglianza, l’autorità valuta, sulla base dell’insieme delle circostanze del caso, se è sufficientemente dimostrato che il detentore è l’autore del reato (cfr. RDAT II-1997 n. 37 c. 3).

        Nel Canton Ticino, come accennato, l’obbligo di collaborazione è statuito dall’art. 16 cpv. 1 LACS, il quale riserva l’applicazione nei confronti del detentore degli art. 121 segg. CPP. La violazione del dovere d’informazione è punita con l’arresto o con la multa fino a fr. 5’000.— (art. 22 cpv. 1 LACS).

 

4.2         Nel caso in esame, pare opportuno esaminare le comparse scritte del ricorrente (risp. del suo patrocinatore) presso la Sezione della circolazione.

 

        Innanzi tutto, il 29 novembre 2002, questi dichiarava che “(a)ll’ora dei presunti fatti si trovava a cena da tutt’altra parte in compagnia di altre persone”; inoltre, egli aggiungeva che “l’amministratore unico, pur non sapendo con esattezza quale parente abbia utilizzato la vettura quella sera”, invocava l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 LACS e 125 e 126 CPP (doc. D).

        Al secondo esplicito invito dell’autorità competente a voler “dimostrare la sua estraneità ai fatti imputatigli” e a fornirle i nominativi dei familiari autorizzati a usufruire il veicolo per poter esperire un’inchiesta al fine di identificare l’autore dell’infrazione, in data 13 dicembe 2002, l’insorgente specificava di non essere il detentore del veicolo targato __________. Oltre a ciò, aggiungeva che avrebbe nominato le persone con cui si trovava al momento dei presunti fatti una volta che una procedura fosse stata attivata nei suoi confronti, e che la disposizione della LACS non istituiva un obbligo di giustificare il proprio agire (doc. F).

        Infine, il 14 gennaio 2003, il signor _________ formulava le sue osservazioni all’intimazione di contravvenzione del 7 gennaio 2003, asserendo di non essere il detentore del veicolo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LACS, censurando l’errata applicazione da parte dell’autorità dell’art. 16 cpv. 2 LACS e rimandando a tutte le osservazioni già esternate nell’ambito della procedura aperta nei confronti della __________ SA (doc. H).

 

4.3     Tali giustificazioni non appaiono per nulla liberatorie. Il ricorrente ha affermato che il 24 ottobre 2002 avrebbe cenato da tutt’altra parte per rispetto a dove si trovava l’auto e che, una volta avviata la procedura nei suoi confronti, avrebbe fornito i nomi delle persone in sua compagnia. Una simile attitudine integra già gli estremi per l’applicazione dell’art. 16 cpv. 1 combinato con l’art. 22 LACS. In effetti, l’insorgente e detentore del veicolo non solo si è di fatto rifiutato di collaborare malgrado due formali, circoscritti e giustificati inviti (quelli del 22 novembre e del 4 dicembre 2002), bensì ha mantenuto una condotta ostruzionistica, palesando evidenti contraddizioni, anche in punto al suo comportamento al momento dei fatti e successivamente. Dopo l’apertura della procedura contravvenzionale nei suoi confronti, egli non è stato in grado (e nemmeno ne spiega i motivi) di menzionare le generalità delle persone che si trovavano con lui al momento dell’asserita cena, quantunque vi si fosse esplicitamente impegnato (doc. F); e neppure ha indicato il Comune e il nome del ristorante in cui ha cenato. Oltre a ciò pare opportuno rilevare che, a sostegno delle sue tanto fragili quanto contraddittorie giustificazioni (cfr. infra cons. 4.4), il ricorrente non ha saputo e voluto fornire alcuna prova. In ultima analisi, le adduzioni dell’insorgente appaiono troppo indeterminate: “a cena da tutt’altra parte in compagnia di altre persone”, e troppo reticenti: egli risponde sostenendo di non essere il detentore del veicolo targato __________ e appellandosi all’applicazione del secondo comma dell’art. 16 LACS, pur essendo obbligato a collaborare attivamente in qualità di detentore di un veicolo a motore. Così facendo, l’insorgente ha assunto una condotta tale per cui la competente autorità era impedita ad esperire un’inchiesta per smascherare il trasgressore ed escludere qualsivoglia implicazione del ricorrente con l’infrazione in narrativa.

Alla luce di tali emergenze, il ricorso deve essere respinto.

 

4.4     Ad ogni buon conto, vi è un’altra manifesta contraddizione nell’attitudine del signor _________ che debilita le sue tesi ricorsuali: l’essersi giustificato con le seguenti asserzioni: “all’ora dei presunti fatti l’amministratore unico si trovava a cena da tutt’altra parte in compagnia di altre persone” e “(…) pur non sapendo con esattezza quale parente abbia utilizzato la vettura quella sera” (cfr. doc. D), quando, dalle tavole probatorie emerge limpidamente che l’infrazione è stata commessa alla mattina! Per la precisione, giusta l’avviso di contravvenzione 24.10.2002 e il rapporto di denuncia 24.10.2002 della __________ SA, __________, tra le 9.00 e le 10.20 (un lasso di tempo, questo, necessario per statuire l’ammontare della multa conformemente all’OMD). Ecco allora che l’insorgente, col giustificare il mancato uso vespertino dell’auto durante quel 24 ottobre 2002, ha in verità offerto una giustificazione completamente impertinente e indice di mancanza di collaborazione. Infatti, se effettivamente il ricorrente non avesse fatto capo all’auto targata __________ tra le 9.00 e le 10.30 di quel 24 ottobre 2002, questi avrebbe sostenuto di essere a colazione o al limite a pranzo, ma di certo non a cena... E ciò a maggior ragione, se si pensa che quest’ultimo, nelle more della procedura, non ha mai precisato di aver prestato l’auto a uno dei suoi parenti alla mattina, per tutta la giornata, o per due o tre giorni, bensì solo per “quella sera”.

In definitiva, le allegazioni contenute nel doc. D, sebbene sostenute ad oltranza e mai rimesse in discussione dal ricorrente durante tutto il procedimento, appaiono poco credibili e contraddittorie.

        Alla luce di queste circostanze, non appare manifestamente arbitrario arguire che l’attitudine dell’insorgente sia parsa tutt’altro che soddisfacente, al limite della temerarietà.

 

4.5     In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

       

5.    Con riferimento all’ammontare della multa inflitta, va detto che la stessa sembra proporzionata alla _________ dell'infrazione commessa, commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Anzi, visto l’atteggiamento contraddittorio del signor _________ di fronte all’autorità di prima istanza e a quella ricorsuale, la sanzione in parola potrebbe addirittura apparire mite – quantunque la cifra 243a dell’allegato 1 dell’OMD, nei casi di infrazione come quella per cui la Sezione della circolazione chiedeva lumi al ricorrente, preveda una multa di soli fr. 40.—.

  

6.     Infine, il signor _________ sembra argomentare che l’autorità decidente in prima istanza, prima di entrare nel merito della presente procedura, avrebbe dovuto determinarsi sull’esito del procedimento contravvezionale avviato contro la società __________ SA.

        Egli postula anche la convocazione di un’udienza al fine di essere messo a confronto con la lic. iur. __________ __________. A sostegno della sua tesi invoca l’art. 6 cfr. 1 CEDU.

 

6.1         In relazione alla prima censura, conviene osservare che pretesi vizi di forma relativi ad una procedura avulsa dalla presente e pendente presso la stessa autorità non inficiano ancora la validità di questo procedimento. Nell’ambito della presente procedura contravvenzionale, il ricorrente ha potuto ora formulare delle osservazioni all’intimazione di contravvenzione (art. 3 cpv. 1 LPContr), ora esporre diffusamente con il ricorso del 10 febbraio 2003 tutte le sue ragioni e le sue richieste di assunzione probatorie (produzione dei doc. A-H e richiami di incarti 02-7129, 03-51 e 1600 della SC; cfr. art. 4 LPContr). La circostanza che il procedimento nei confronti della società presenti lacune formali e/o non sia ancora concluso, non è ancora d’impedimento all’emanazione di una contravvenzione avverso l’insorgente. Piuttosto, è compito della persona giuridica interessata postularne l’evasione presso la competente autorità. A ben vedere, il ricorrente non si spiega minimamente, perché, nel caso in esame, le asserite lacune formali intercorse nell’ambito di quella procedura siano state idonee a creare una violazione dei suoi diritti (quali?) in questo procedimento.

        In siffatte circostanze, questo giudice non può ritenere alcuna violazione di legge.

 

6.2         A mente dell’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice non è vincolato alle domande di prova delle parti e ha facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio, agendo egli stesso o per il tramite delle autorità amministrative inferiori. La procedura davanti alla Pretura penale è scritta (art. 12 cpv. 2 LPContr).

 

6.3         Con riferimento all’esecuzione di un contraddittorio con la lic. iur. __._________, ossia un membro dell’autorità amministrativa che ha inflitto la contravvenzione, conviene preliminarmente notare che la legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 non prevede tale prerogativa (art. 12 cpv. 2 LPContr). In secondo luogo, l’insorgente invoca tale udienza, senza addurre valide giustificazioni: infatti, egli non illustra quali siano le circostanze su cui l’udienza potrebbe offrire ulteriori chiarimenti ai fini dell’emanazione di un giudizio. In terzo luogo, il ricorrente ha già avuto occasione di esprimersi (in forma scritta) con la Sezione della circolazione, oltre che in sede ricorsuale, anche con le osservazioni del 14 gennaio 2003 (allorquando egli non accennava alla necessità di colloquiare con un membro dell’autorità decidente, sebbene ne avesse potuto far parola). Infine, questo giudice rileva che la lic. iur. __________ ha agito quale funzionaria dell’autorità giudicante in prima istanza, non ha rivestito alcun ruolo diretto nei fatti che hanno portato alla condanna dell’insorgente alla multa di fr. 150.00 e neppure si è avvalsa di fatti nuovi e ignoti al ricorrente per consolidare il convincimento dell’autorità deliberante. In simili circostanze, i diritti procedurali del signor _________ sono stati sufficientemente salvaguardati. Così, visto che quest’ultimo non chiede che la sentenza sia resa pubblicamente, non si giustifica di decidere oltre nel merito della sua richiesta.

 

6.4    Per tutti questi motivi, la richiesta del contraddittorio, giacché non pare pertinente ai fini del giudizio, non può essere accolta.

                                                 

7.    Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,           visti gli art. art. 16 e 22 LACS, 1 segg., in particolare 11, 12, 15, 16 e 22 LPContr, nonché ogni altro disposto in concreto applicabile;

 

 

 

dichiara e

pronuncia:            1.     Il ricorso 10 febbraio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 150.— (centocinquanta) inflitta con decisione 31 gennaio 2003 dalla Sezione della circolazione, _________, a _________ _________, _________ sopra _________.

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.00 sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

 

                                 4.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, _________,

_________ _________, _________ sopra _________,

Avv. _________ _________, _________.

 

 

 

Il giudice:                                                                              Il segretario: