Incarto n.
30.2003.64/pg

4244/090

Bellinzona

12 maggio 2003

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 14 febbraio 2003 presentato da

 

 

_________  _________, _________

 

contro

 

la decisione _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni  presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ una multa di 60.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 10.- per i seguenti motivi:

                                         "alla guida del veicolo ZH _________ non ha osservato il divieto di far riscaldare inutilmente il motore di un veicolo fermo".

                                         Fatti accertati il _________ 2002 in territorio di _________

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 33 lit. a ONC.

 

                                2.    Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ si aggrava ora davanti

                                       questo Giudice chiedendone l'annullamento, in quanto eccepisce l'erronea indicazione dell'infrazione.

 

                                 3.     La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo Giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

                                 4.     Dagli atti emerge chiaramente che l'infrazione commessa non è quella indicata nel rapporto di contravvenzione e nella risoluzione della Sezione della circolazione, bensì si tratta di quella prevista al n° 326.2 dell'allegato 1 OMD (far girare inutilmente il motore di un veicolo fermo).

                                         Il ricorso va pertanto accolto e di conseguenza deve essere annullata la risoluzione 24 gennaio 2003; visto l'esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.

 

 

                                 5.     Resta salva la facoltà della Sezione della circolazione di intraprendere ex novo la procedura contravvenzionale alla luce delle considerazioni qui espresse e anche - se del caso - per violazione dell'art. 22 cpv. 1 ONC, la cui multa è prevista al n° _________ dell'allegato 1 OMD.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 42, 90 Cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 14 febbraio 2003 di _________, _________ è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione della Sezione della circolazione,Camorino n° _________ /_________ del _________ 2003 è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, Camorino

_________

 

 

Il presidente:                                                                            Il cancelliere: