Incarto n.
30.2003.92/fc

6252/090

Bellinzona

11 luglio 2003

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 26 febbraio 2003 presentato da

 

 

__________ __________,  domiciliata a __________, Via __________,

 

contro

 

 

la decisione 7 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

 

 

rilevato                               -   che con lettera 3 luglio 2003 la denunciante ha chiesto di annullare la procedura

                                         -   che con lettera 9 luglio 2003 la Sezione della circolazione chiede di annullare la decisione in ordine;

 

decreta:                    1.     La decisione del 7 febbraio 2003 è annullata e il ricorso 26 febbraio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, __________, (con incarto di ritorno)

__________ __________, __________,

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     La segretaria: