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Incarto
n. 1129/204 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 22 ottobre 2002 presentato da
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RI 1 PR 1 ) |
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contro |
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la decisione 4 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona, |
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che la Sezione forestale non ha inoltrato osservazioni né prodotto l'incarto;
considerato, in fatto ed in diritto
che la Sezione forestale con decisione 4 ottobre 2002 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 5'000.- oltre a fr. 100.- di tasse e spese di giustizia per i fatti accertati nel corso della primavera del 2002 e avvenuti negli anni precedenti in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 LFo, 14 e 38 LCFo;
che per l'art. 109 CP, applicabile in virtù del rimando di cui agli art. 42 e seguenti LFo, nella sua versione precedente il 1° ottobre 2002, l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in un anno;
che nondimeno secondo l'art. 72 cifra 2 vCP la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretto contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori ecc.;
che l'azione penale è tuttavia prescritta in tutti i casi col decorso per le contravvenzioni di un termine pari al doppio della durata normale, ossia dopo due anni (prescrizione assoluta);
che questa normativa è più favorevole all'imputato di quella attualmente in vigore che prevede un termine unico di prescrizione di 3 anni e l'imprescrittibilità dell'azione penale dopo la decisione di prima istanza (cfr. art. 70 cpv. 3 CP);
che essendo i fatti avvenuti prima del 13 ottobre 2002 è in ogni caso intervenuta la prescrizione assoluta;
che la decisione 4 ottobre 2002 deve di conseguenza essere annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale;
che non si assegnano ripetibili, in quanto la LPContr non le prevede e nemmeno si percepiscono tasse e spese di giudizio;
per questi motivi, visti gli artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. La decisione 4 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
2. Non prelevano né tasse né spese e nemmeno si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario: