Incarto n.
30.2003.9/pg

1129/204

Bellinzona

14 ottobre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 22 ottobre 2002 presentato da

 

 

 RI 1  

 PR 1 )

 

contro

 

la decisione 4 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

                                         rilevato che la Sezione forestale non ha inoltrato osservazioni né prodotto l'incarto;

 

 

considerato,                     in fatto ed in diritto

 

                                         che la Sezione forestale con decisione 4 ottobre 2002 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 5'000.- oltre a fr. 100.- di tasse e spese di giustizia per i fatti  accertati nel corso della primavera del 2002 e avvenuti negli anni precedenti  in territorio di __________;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 16 LFo, 14 e 38 LCFo;

 

                                         che per l'art. 109 CP, applicabile in virtù del rimando di cui agli art. 42 e seguenti LFo, nella sua versione precedente il 1° ottobre 2002, l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in un anno;

 

                                         che nondimeno secondo l'art. 72 cifra 2 vCP la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretto contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori ecc.;

 

                                         che l'azione penale è tuttavia prescritta in tutti i casi col decorso per le contravvenzioni di un termine pari al doppio della durata normale, ossia dopo due anni (prescrizione assoluta);

 

                                         che questa normativa è più favorevole all'imputato di quella attualmente in vigore che prevede un termine unico di prescrizione di 3 anni e l'imprescrittibilità dell'azione penale dopo la decisione di prima istanza (cfr. art. 70 cpv. 3 CP);

 

                                         che essendo i fatti avvenuti prima del 13 ottobre 2002 è in ogni caso intervenuta la prescrizione assoluta;

 

                                         che la decisione 4 ottobre 2002 deve di conseguenza essere annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale;

 

                                         che non si assegnano ripetibili, in quanto la LPContr non le prevede e nemmeno si percepiscono tasse e spese di giudizio;

 

                                        

 

per questi motivi,                visti gli artt. 1 e segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     La decisione 4 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

 

                                 2.     Non prelevano né tasse né spese e nemmeno si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

  

   

 

 

 

Il presidente:                                                                Il segretario: