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Incarto
n. 6830/204 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso __________ __________ presentato da
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__________ __________ SA, __________, |
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contro |
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la decisione __________ __________ 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione __________ __________ 2004 ha inflitto all'__________ __________ SA una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ __________ in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
3. In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________ __________ SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________ __________ 2004 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° __________ /__________ del __________ __________ 2004 emessa dalla sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Sezione della circolazione, Camorino, __________ __________ SA, __________, |
Il presidente: Il cancelliere: