Incarto n.
30.2004.110/KRM

6674/290

Bellinzona

27 aprile 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso __________ __________ 2004 presentato da

 

 

__________  __________,  domiciliato a __________,

 

contro

 

la decisione __________ __________ 2004 n. __________ /__________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

rappr. da: __________ __________ SA __________,

 

viste                                  le osservazioni __________ __________ 2004 presentatedalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     Con decisione __________ __________ 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.-, oltre a  una tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio."

                                         Fatti accertati il __________ __________ 2003 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 30 cpv. 1 OSStr.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia il ricorrente è insorto davanti alla Pretura penale chiedendone l'annullamento.

                                         Afferma che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, egli ha contestato gli addebiti mossigli il 13 gennaio 2003 nel rapporto di contravvenzione.

                                         Delle altre giustificazioni di dirà, per quanto necessario, nel seguito.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni e lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base dei documenti agli atti nel senso dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Il __________ __________ 2003 la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura disciplinare nei confronti dell'insorgente, assegnandogli un termine di 30 giorni per il pagamento.

                                         Il __________ __________ 2003 il ricorrente ha preso posizione in merito e il __________ __________ 2004 il cpl __________ ha comunicato a __________ __________ che il reclamo non era accolto e gli ha ritornato le osservazioni con l'invito a ripresentarle, se del caso, nell'ambito della procedura ordinaria.

                                         Il __________ __________ 2004 la stessa Polizia comunale di __________, in difetto di pagamento, ha avviato la procedura ordinaria, notificando al ricorrente il rapporto di contravvenzione e assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni con l'avvertenza che, trascorso tale termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione per l'emanazione della decisione.

                                         Il __________ __________ 2004 l'insorgente ha inoltrato le sue osservazioni.

                                         Scaduto il termine la Polizia comunale ha trasmesso il __________ __________ 2004 il rapporto di contravvenzione alla Sezione della circolazione senza allegare le osservazioni del ricorrente.

 

                                 3.     In occasione dell'inoltro delle contro osservazioni __________ __________ 2004 formulate su richiesta __________ __________ 2004 della Sezione della circolazione, la Polizia comunale di __________ non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata trasmissione assieme al rapporto di contravvenzione.

                                         Ad ogni modo la Sezione della circolazione non è mai entrata in possesso di queste osservazioni e non ha quindi potuto tenerle in considerazione per l'emanazione della propria decisione. Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché il ricorrente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lui sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall'autorità giudicante.

 

                                 4.     E' indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni __________ __________ 2004 viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.

                                         Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

                                         Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

 

                                         Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost., 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         §   Di conseguenza, la decisione __________ __________ 2004 , n. __________ /__________, della Sezione della circolazione è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: