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Incarto
n. 6905/202 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso _________ _________ 2004 presentato da
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_________ _________, _________ |
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contro |
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la decisione _________ _________ 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della Circolazione ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per non aver osservato, alla guida del veicolo TI _________, un segnale di divieto di circolazione per autoveicoli.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento per il fatto che la contravvenzione inflittale è già stata regolarmente pagata nei termini previsti.
3. La Sezione della circolazione propone di annullare la decisione _________ _________ 2004.
4. Di conseguenza, alla luce della documentazione agli atti provante l'avvenuto pagamento entro i termini previsti, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ _________ 2004 è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° _________ /_________ del _________ _________ 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Sezione della circolazione, Camorino, _________ |
Il presidente: Il cancelliere: