Incarto n.
30.2004.117/pg

04 69/890

Bellinzona

6 aprile 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 31 marzo 2004 presentato da

 

 

__________ __________

 

contro

 

 

una decisione non meglio precisata

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

considerato,                     in fatto ed in diritto

 

 

 

                                 A.     Il 31 marzo 2004 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata.

 

 

                                 B.     Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente, per sua stessa ammissione in sede ricorsuale, il 14 marzo 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 29 marzo 2004.

                                         Pertanto il ricorso datato 30 marzo, ma spedito il 31 marzo 2004, è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

 

 

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

 

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 31 marzo 2004 inoltrato da __________ __________ è irricevibile.

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                Il cancelliere: