Incarto n.
30.2004.134/pg

8886/205

Bellinzona

6 maggio 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 6 aprile 2004 presentato da

 

 

____________  ____________ ____________, c/o ____________ ____________ __, ____________,

rappr. da: ____________ ____________ __, ____________,

 

contro

 

 

la decisione 2 aprile 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato,                     in fatto ed in diritto

 

 

                                 A.     In data 2 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a ____________ ____________ ____________ una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver effettuato un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.

                                        

 

                                 B.     Giusta l'articolo 4 cpv. 1 e 2 LPContr contro la decisione di prima istanza il denunciato può ricorrere alla Pretura penale; il ricorso deve essere presentato per scritto entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata.

 

 

                                 C.     Il 6 aprile 2004 la G. ____________ ____________ __ha inoltrato ricorso per conto di ____________ ____________ ____________ contro la decisione 2 aprile 2004. L'allegato era redatto in lingua tedesca.

 

 

                                 D.     In data 16 aprile questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:

                                         "in possesso del vostro scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dalla Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):

                                       

                                        art. 5 1  Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

                                        art. 5 2     Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

 

                                        Dalla risoluzione rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta al signor ____________ ____________. Non risulta tuttavia esserci alcuna procura del suddetto che vi autorizza a far ricorso a suo nome.

                                        In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente vi viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana unitamente alla procura, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

 

 

                                 E.     Lo scritto 16 aprile di cui sopra, regolarmente intimato il 19 aprile, è stato notificato il 21 aprile 2004 e pertanto il termine assegnato alla ricorrente è scaduto lunedì 3 maggio 2004.

                                         Entro tale termine ____________ ____________ si è limitato a trasmettere via fax in data 23 aprile la traduzione da lui firmata del ricorso in italiano, ma per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato via telefax non adempie le condizioni della forma scritta, poiché questa richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons.4a; sentenza del TF 2a. ______/______ del ____________ 2002; AGVE 1993 121; EGVSZ 1990 109); non essendo pervenuta la traduzione in forma cartacea con la firma autografa ed essendo l'invio per telefax un vizio volontario non sanabile (cfr. DTF 121 II 252 cons.4b) il termine è scaduto infruttuosamente.

                                  

 

                                 F.     Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

 

 

                                 G.     Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

 

                                         Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

 

                                         Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

 

 

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

 

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 6 aprile 2004 inoltrato dalla ___________ ____________ __, ____________,  per conto di ____________ ____________ è irricevibile.

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Sezione della circolazione, ____________,

____________ ____________, ____________,

 ____________ ____________ __, ____________,

 

 

 

Il presidente:                                                                Il cancelliere: