Incarto n.
30.2004.147/AMM

8842/206

Bellinzona

9 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 aprile 2004 presentato da

 

 

RI1

(difeso dalla DI1,)

 

contro

 

la decisione n. 8842/206 del 2 aprile 2004 emessa d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni del 1° settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione:

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 2 aprile 2004, ha inflitto a ______ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 22 novembre 2003 in territorio di ______:

                                         "alla guida della vettura ________ circolan[d]o su sedime autostradale si spostava dalla corsia centrale a quella di sorpasso omettendo di esporre l'indicatore di direzione e senza prestare la necessaria attenzione per cui un veicolo sopraggiungente da tergo doveva frenare per evitare il tamponamento. Inoltre inseriva abusivamente due fari abbaglianti montati sulla cabina e rivolti verso la parte posteriore del veicolo. Oltre ai due fari citati il veicolo era provvisto di altri sei fari abbaglianti";

 

                                         che ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 aprile 2004 in cui postula l'annullamento della multa;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 1° settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato – in applicazione degli art. 29, 34 cpv. 3, 39 cpv. 1, 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 109 seg., 219 cpv. 1 e 2 OETV – ravvisando quanto segue: "alla guida della vettura ________ circolan[d]o su sedime autostradale si spostava dalla corsia centrale a quella di sorpasso omettendo di esporre l'indicatore di direzione e senza prestare la necessaria attenzione per cui un veicolo sopraggiungente da tergo doveva frenare per evitare il tamponamento. Inoltre inseriva abusivamente due fari abbaglianti montati sulla cabina e rivolti verso la parte posteriore del veicolo. Oltre ai due fari citati il veicolo era provvisto di altri sei fari abbaglianti";

 

                                         che l'insorgente contesta, in sintesi, di aver commesso qualsivoglia reato, adombrando un erroneo accertamento dei fatti – e possibili infrazioni alle norme della circolazione – da parte dell'agente denunciante;

 

                                         che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a pro­pria colpa (DTF inedita 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);

                                        

                                         che le asserite manovre scorrette da parte dell'agente denunciante (ricorso, in particolare pag. 3 a metà) non esimevano in altre parole il multato, intenzionato a cambiare corsia, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";

 

                                         che il multato, nella fattispecie, ha dichiarato invero nelle sue osservazioni al rapporto di contravvenzione di avere correttamente segnalato il cambio di corsia, ma non ha preteso di avere in qualche modo badato al traffico retrostante;

 

                                         che l'interessato accenna bensì a tale osservanza nel ricorso (punto 4 in alto), per poi sostenere nondimeno come circolando a una velocità di 115-120 km/h in condizioni avverse "egli non poteva … attendersi alla possibilità d'essere raggiunto da altri veicoli" (punto 4 a metà);

 

                                         che pur non fruendo le constatazioni di polizia di una presunzione di veridicità e fedefacenza, le argomentazioni incoerenti addotte dall'interessato non consentono in definitiva di scostarsi dagli accertamenti dell'agente denunciante riguardo alla violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCS;

                                         che su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

                                   

                                         che riguardo alla segnalazione della manovra ex art. 39 cpv. 1 LCS e 28 cpv. 1 ONC, così come all'inserimento abusivo di due fari abbaglianti in violazione dell'art. 41 cpv. 4 LCS, questo giudice – raffrontando le versioni del multato e dell'agente denunciante – non dispone per converso di elementi sufficienti a dissipare ogni ragionevole dubbio in merito alle trasgressioni evocate nella decisione impugnata;

 

                                         che l'autorità di primo grado non può essere seguita neppure laddove rimprovera al multato di avere montato un numero di fari abbaglianti superiore a quello consentito dagli art. 109 seg. OETV;

 

                                         che a ragione il ricorrente sottolinea in proposito la facoltà sancita dall'art. 110 cpv. 1 lett. i OETV di montare un numero imprecisato di "luci di lavoro, nella misura in cui con il veicolo sono effettuati lavori che esigono tali luci", così come l'esito positivo del collaudo del veicolo esperito il 28 novembre 2003 dal relativo servizio della Sezione della circolazione;

 

                                         che la decadenza delle trasgressioni agli art. 29, 39 cpv. 1, 41 cpv. 4 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 109 seg., 219 cpv. 1 e 2 OETV giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la sanzione pecuniaria a fr. 200.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

 

per questi motivi,                visti gli art. 29, 34 cpv. 3, 39 cpv. 1, 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 109 seg., 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale sentenza.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).