Incarto n.
30.2004.161/

10055/210

Bellinzona

7 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 maggio 2004 presentato da

 

 

RI1,

difeso da: DI1

 

contro

 

la decisione 23 aprile 2004 n. 10055/210 emessa d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni del 17 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     _CRTE1 con decisione 23 aprile 2004 ha inflitto a ___________ una multa di fr. 400.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.-- e alle spese di fr. 30.--, per i seguenti motivi :

                                         "alla guida del motoveicolo ____ circolava nel piazzale stazione di Lugano a velocità eccessiva (stimata a circa 90/100 km/h) creando pericolo ad alcuni pedoni. Inoltre produceva rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore".

 

                                         Fatti accertati il 10 febbraio 2004 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e art. 4 cpv. 1, 33 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che i fatti descritti dall'agente ______ non corrispondono assolutamente alla verità. Ammette di aver "dato una gasata", ma osserva di non aver superato la velocità di 60 km/h, e meglio di non aver mai superato il limite concesso sul tratto di strada in questione. Ciò sarebbe comprovato dal fatto che ad una velocità stimata di 90/100 km/h l'agente sia ugualmente riuscito ad indicare con esattezza il numero di targa, la marca, il tipo e la cilindrata del motoveicolo.

                                         Egli contesta di aver messo in pericolo dei pedoni, ed infine non ritiene corretta l'associazione fatta dall'agente tra il "forte rumore" e la velocità raggiunta dal veicolo, infatti l'intensità del rumore dipenderebbe da una percezione soggettiva.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 17 maggio 2004 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

 

                                         La documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifica risulta essere il richiamo degli atti dalla Sezione della circolazione; non si ritiene per contro necessario procedere ai complementi istruttori postulati dal ricorrente, in quanto non è dato di vedere - né l'interessato spiega - in che modo non meglio precisati "doc., testi" (ricorso pag. 2 e segg.) siano suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.

 

 

                                 2.     L'art. 32 cpv. 1 prima frase LCS enuncia che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.

 

                                         Inoltre l'art. 42 cpv. 1 LCS prevede che il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS).

 

                                 3.     Nella fattispecie, il ricorrente ammette di avere "dato una gasata" con il suo motoveicolo. Quest'uso irrazionale del motore ha causato un rumore, evitabile, che la legge punisce anche se non commesso in concorso con una velocità eccessiva.

 

                                         Per quel che attiene invece alla velocità del motoveicolo, si rileva che la velocità consentita nella località dove i fatti si sono svolti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, corrisponde a 50 km/h. A torto egli sostiene dunque di non aver superato il limite massimo consentito. Già solo per questo, la velocità risulta eccessiva. Giova sottolineare che le velocità indicate nelle varie zone di circolazione stradale corrispondono al massimo consentito. È compito dell'utente della strada valutare ogni singolo momento, in modo da adattare la velocità del proprio veicolo alla situazione concreta. Questo significa che la velocità massima indicata può, in determinate condizioni, risultare non adeguata sì da imporre una riduzione.

                                         I fatti qui analizzati si sono svolti a Lugano in località______. Indipendentemente dalla valutazione della velocità fatta dall'agente in 90/100 km/h, quella ammessa dal ricorrente non risulta appropriata per una zona così affollata di gente come può essere quella qui in esame a metà pomeriggio.

                                         Si evidenzia che l'insorgente non è stato punito per aver circolato a 90/100 km/h, ma semplicemente per velocità eccessiva (altrimenti si sarebbe trattato di un delitto punibile in applicazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr).

 

                                         La multa inflitta al ricorrente ingloba pure l'infrazione constatata dall'agente di messa in pericolo concreta di alcuni pedoni.

                                         Nel rapporto di controsservazioni 26 febbraio 2004, l'agente _____ precisa che "a quell'ora sul Piazzale della______, vi erano presenti diversi pedoni e il Sig. _________ è sfrecciato a folle velocità a pochi metri dagli stessi, me compreso, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti". Nel suo allegato, il ricorrente non porta alcuna argomentazione che permetta al giudice qui scrivente di discostarsi dalle lineari risultanze del verbale di contravvenzione e relative osservazioni.

 

                                         Infine si osserva che all'agente che ha constatato l'infrazione è stato unicamente necessario rilevare il numero di targa del motoveicolo per poi potere risalire agli altri dati indicati con l'utilizzo dei mezzi a disposizione della Polizia. Non necessariamente l'informazione della marca, tipo e cilindrata della moto è stata memorizzata dall'agente nel momento esatto in cui ha accertato l'infrazione.

 

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS, 4 cpv. 1, 33 ONC, 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 6 maggio 2004 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

 

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).