Incarto n.
30.2004.165/AMM

10534/202

Bellinzona

2 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con ____________in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 maggio 2004 presentato da

 

 

__________

(rappresentata dalla RA1,)

 

contro

 

la decisione n. 10534/202 del 30 aprile 2004 emessa d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni del 25 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 30 aprile 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 2 dicembre 2003 in territorio Lugano:

                                         "alla guida della vettura___________, ometteva di fermarsi ad una segnalazione semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                        

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS;

 

                                         che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

 

                                         che nelle osservazioni del 25 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

 

                                         che la documentazione prodotta dalla ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifica risulta essere il richiamo degli atti dalla Sezione della circolazione, ma non è il caso di disporre la prospettata audizione testimoniale, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

 

                                         che giusta l'art. 36 cpv. 2 LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza frase);

 

                                         che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce gialla dopo quella verde impone l'arresto dei veicoli "che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione" (art. 68 cpv. 4 lett. a OSS);

 

                                         che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di non esseri fermata con la propria vettura – in violazione delle predette disposizioni – "ad una segnalazione semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

 

                                         che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro: adduce in sintesi di non essersi potuta fermare prima dell'intersezione, il segnale luminoso essendo passato dal verde al giallo quando essa – circolando alla velocità prescritta di 50 km/h su fondo per altro bagnato – si trovava a soli 20 m dall'incrocio (ricorso, punto 4, con riferimento alle risultanze del rapporto di polizia e alla testimonianza scritta della passeggera della multata, allegata al gravame);

 

                                         che tale versione contrasta invero con le dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente, suffragate anch'esse da una deposizione testimoniale, secondo cui il semaforo era verde per i veicoli provenienti da via ____(cfr. i relativi verbali allegati ai rapporti di polizia del 5 dicembre 2003 e del 15 febbraio 2004);

                                         che siffatta discrepanza non ha impedito tuttavia alla Sezione della circolazione di ritenere credibile la versione della multata laddove essa dichiarava di essere passata con il semaforo giallo anziché rosso;

 

                                         che ciò posto, questo giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme evocate nella decisione impugnata, persistendo un ragionevole dubbio che l'interessata – nel momento in cui il segnale luminoso è passato dal verde al giallo – non fosse più in grado di fermarsi prima dell'intersezione a norma dell'art. 68 cpv. 4 lett. a OSS;

 

                                         che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

 

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

 

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

 

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: