Incarto n.
30.2004.167/AMM

2004-13-103

Bellinzona

1° settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 20 maggio 2004 presentato da

 

 

__________

 

contro

 

la decisione n. 2004-13-103 del 28 aprile 2004 emessa dall'Ufficio giuridico d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni del 7 giugno 2004 presentate dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con decisione del 28 aprile 2004, ha inflitto a __________ – presidente con firma individuale della _________SA di____– una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere nel marzo 2004 "omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere i formulari 'attestato di guadagno intermedio' per i mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004 violando così i propri obblighi";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA;

 

                                         che __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 maggio 2004 in cui chiede in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;

 

                                         che nelle osservazioni del 7 giugno 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ravvisa l'infondatezza del ricorso, pur non opponendosi a una riduzione della multa dato il successivo adempimento dell'obbligo;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che l'art. 88 cpv. 1 lett. b LADI impone al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA);

 

                                         che chiunque viola l'obbligo d'informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a fr. 30 000.– (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI);

 

                                         che l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere i formulari 'attestato di guadagno intermedio' per i mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004 violando così i propri obblighi ";

 

                                         che il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di non avere potuto adempiere per tempo la richiesta a causa della "mancata presentazione dei conti da parte della società fiduciaria a cui __________ SA fa riferimento dal momento della costituzione nel 2000. La fiduciaria gestiva tutte le pratiche amministrative, contabili e salariali, ma per vari motivi, soprattutto in seguito ad arretrati scoperti, non ha fornito i dati richiesti. Per ovviare a questa situazione e uscire dall'impasse in cui la _______ si trovava, abbiamo incaricato da alcune settimane un nuovo consulente amministrativo che ha provveduto a fornire all'_________ i dati richiesti";

 

                                         che le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano tuttavia dall'obbligo di trasmettere tempestivamente i formulari richiesti, quand'anche incompleti, rispettivamente di informare la Cassa di disoccupazione sui motivi dell'assenza dei dati mancanti;

 

                                         che neppure giova all'interessato dolersi di come "l'intera responsabilità dell'amministrazione della _______ SA è assunta da mio fratello_________, mentre io mi occupo esclusivamente della produzione" (ricorso, in fine), ove solo si consideri la sua funzione di presidente con firma individuale della ditta, che gli imponeva – quanto meno – di vegliare all'adempimento degli obblighi societari (cfr. anche l'art. 6 DPA, applicabile per il rinvio di cui all'art. 107 LADI);

 

                                         che sotto questi aspetti il ricorso si rivela pertanto destituito di fondamento, la decisione impugnata non prestando fianco a critiche di sorta;

                                         che l'autorità di primo grado non si oppone tuttavia a una riduzione della multa in considerazione della successiva presentazione degli atti richiesti;

 

                                         che l'adempimento dell'obbligo, ancorché tardivo, giustifica – tutto ben ponderato – una riduzione della multa a fr. 200.– e l'adeguamento della tassa di giustizia a fr. 30.–, le spese di fr. 20.– rimanendo per converso invariate;

                                        

                                         che il ricorso va dunque accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

 

                                         che l'esito del ricorso induce a rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;

 

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b e 106 seg. LADI; 28 LPGA; 6 DPA; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 30.– e alle spese di fr. 20.–.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).