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Incarto
n. 11290/207 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 maggio 2004 presentato da
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_________ |
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contro |
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la decisione n. 11290/207 del 7 maggio 2004 emessa d _CRTE1 |
viste le osservazioni del 30 giugno 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 maggio 2004, ha inflitto a _________ una multa di fr. 450.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 20 gennaio 2004 in territorio di Breganzona:
"alla guida del veicolo ____, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva. In seguito, dopo essere uscito dall'autostrada, effettuava una manovra di sorpasso a destra";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 12 cpv. 1 ONC;
che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 maggio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 30 giugno 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che i conducenti possono avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC); è nondimeno vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC);
che il conducente deve altresì tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS); quando i veicoli si susseguono, egli è tenuto a osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere circolato in autostrada senza "mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva", così come di avere effettuato, "dopo essere uscito dall'autostrada, … una manovra di sorpasso a destra";
che la decisione impugnata fonda sui seguenti accertamenti dell'agente denunciante (rapporto di contravvenzione dell'8 febbraio 2004):
"[…] il veicolo che precedeva ________ circolava sulla corsia di sorpasso ad una velocità di 80 km/h (limite segnalato, uscita autostradale), e stava sorpassando un veicolo più lento, _________ da parte sua giungeva da tergo e si avvicinava in modo pericoloso a detto veicolo mantenendo una distanza inferiore ai 2 metri. Dopo di che, una volta sortito dall'autostrada, _________ superava detto veicolo sulla destra, con manovra di uscita e rientro, onde poter giungere prima all'impianto semaforico sito circa 200 metri oltre";
che l'infrazione è stata confermata in un rapporto di contro osservazioni del 28 febbraio 2004, in cui il medesimo agente precisa di essere stato alla guida del veicolo anteriore e di essere stato oggetto di "gesti maleducati" da parte del denunciato, il quale – ne desume l'agente – "ha potuto notare quanto da lui commesso";
che il ricorrente fa valere quanto segue:
"Resto sconcertato nel vedermi appioppare una multa per una cosa che non ho fatto, anche perché non mi è stata presentata nessuna prova concreta a parte quello che scrive [l'agente], il quale non so per quale motivo ha questo accanimento nei miei confronti.
Da parte mia continuo a proclamarmi estraneo alle accuse che mi sono state mosse";
che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che il ricorrente, in concreto, non evoca circostanze suscettibili di confutare gli accertamenti di polizia, ove solo si consideri ch'egli – in una lettera del 27 febbraio 2004 alla polizia cantonale – affermava in modo quanto meno contraddittorio: "Da parte mia non mi ricordo e nego di avere avuto comportamenti scorretti, tantomeno non ho messo in pericolo la vita di nessuno", per poi dirsi "sicuro di non avere messo a repentaglio la vita di nessuno e di non essere responsabile di quanto [l'agente] asserisce" (osservazioni del 19 aprile 2004 alla Sezione della circolazione);
che neppure giova al ricorrente lamentare la carenza di una "prova concreta a parte quello che scrive [l'agente]" (ricorso, a metà): l'accertamento di un reato non presuppone l'esistenza di un qualsivoglia supporto materiale, ma può avere luogo con ogni mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un terzo com'è il caso in concreto;
che in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il multato ha commesso le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dei reati – suscettibili di compromettere la sicurezza del traffico – ed è inoltre rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la sanzione potrebbe apparire per certi versi finanche mite, se si considera il pericolo insito nelle manovre eseguite, tale da ravvisare a determinate condizioni una violazione grave nel senso dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. anche DTF 126 IV 196 consid. 3);
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).