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Incarto
n. 04 776/790 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere ______ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 2 giugno 2004 presentato da
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contro
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una decisione 28 maggio 2004 non meglio precisata emessa d _CRTE1 |
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il 2 giugno 2004 _________ ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata del _CRTE1.
2. In data 18 giugno 2004 questa Autorità ha scritto con regolare notifica al
ricorrente una lettera, con la quale lo ha invitato, entro il termine di 5 giorni e pena l'irricevibilità del gravame, a trasmettere la decisione impugnata.
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
In via eccezionale si prescinde dall'applicazione di una modica tassa di giustizia ai sensi dell'art. 15 LPContr.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 2 giugno 2004 inoltrato da è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario: