Incarto n.
30.2004.199/AMM

13782/207

Bellinzona

9 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 giugno 2004 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

la decisione n. 13782/207 dell'11 giugno 2004 emessa d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni dell'8 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto ad __________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 25 marzo 2004 in territorio Sementina:

                                         "alla guida della vettura __________ s'inoltrava in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";

                                        

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC;

 

                                         che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

 

                                         che nelle osservazioni dell'8 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

 

                                         che non è il caso di disporre i complementi istruttori prospettati dalla multata, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

 

                                         che giusta l'art. 36 cpv. 2 prima frase LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra;

 

                                         che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di essersi inoltrata con la propria vettura – in violazione delle predette disposizioni – "in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo";

 

                                         che l'insorgente nega dal canto suo ogni addebito, sottolineando – fra l'altro – di non essersi ancora inoltrata nell'intersezione nel momento del sinistro (ricorso, in particolare pag. 4, punto 6.3);

 

                                         che secondo il Tribunale federale, l'intersezione è costituita dall'intera superficie sulla quale s'intersecano i tracciati delle due strade (cfr. DTF 116 IV 157);

 

                                         che il debitore della priorità non è quindi tenuto a fermarsi già all'inizio dell'arrotondamento del margine stradale, ma può avanzare fino alla linea ideale di prolungamento del bordo della via prioritaria (v. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ª edizione, n. 3.2.4.a ad art. 36 LCS);

 

                                         che in concreto, dal piano di situazione allegato al rapporto di polizia si evince come la vettura della multata – ritratta nella posizione assunta in seguito alla collisione (rapporto citato, pag. 4 in alto) – non si era ancora immessa nell'intersezione al momento del sinistro;

 

                                         che tale veicolo, così come la zona di rinvenimento dei cocci e vetri di entrambe le vetture coinvolte nell'urto, si trovano in effetti dietro la linea ideale di prolungamento del margine sinistro della strada prioritaria;

                                         che ciò posto, l'autorità di primo grado non può essere seguita laddove rimprovera alla multata di essersi "inoltra[ta] in un'intersezione senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra";

 

                                         che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

 

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

 

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

 

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

 

per questi motivi                 visti gli art. 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: