|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 13640/202 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Marco Ambrosini |
|||||
|
|
|||||
sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 giugno 2004 presentato da
|
|
__________ |
|
|
contro |
|
|
la decisione n. 13640/202 dell'11 giugno 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 15 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2004 in territorio di Airolo:
"alla guida della vettura ________ effettuava una manovra di sorpasso su una semiautostrada spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 giugno 2004 nel quale chiede in sostanza, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 15 luglio 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di esperire i complementi istruttori auspicati dall'interessato, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza – singole o doppie – i veicoli devono sempre circolare alla loro destra (art. 34 cpv. 2 LCS), senza oltrepassarle o passarvi sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che l'art. 35 cpv. 2 prima frase LCS permette altresì il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera all'insorgente di avere effettuato "una manovra di sorpasso su una semiautostrada spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza";
che il ricorrente nega ogni responsabilità nell'accaduto e così descrive i fatti: "Io con la mia macchina stavo regolarmente transitando per immettermi nella carreggiata unica che porta alla galleria, sulla mia destra come lei sa, i camion sono fermi in colonna e ne parte uno a tempo. Ora mentre io sopraggiungevo e lei sappia che le automobili hanno il semaforo sempre verde, un camion partiva e si spostava tutto d'un colpo verso sinistra. Le scelte erano due o me lo facevo venire addosso o, come ho fatto, sono stato obbligato ad uscire dalla riga doppia. Il camion non si è minimamente accorto di quello che succedeva ed ha proseguito normalmente. Io invece che ero fuorimano sono stato fermato dall'addetto ai semafori. […]";
che in concreto la polizia cantonale, sulla scorta di un piano di situazione della tratta in rassegna, rileva fra l'altro come "I veicoli pesanti in transito verso nord vengono deviati, quindi separati da quelli leggeri che proseguono normalmente, sulla corsia d'emergenza al km 107.950. Al km 108.200 vengono lasciati proseguire, dosandoli uno ogni 30 secondi (dosaggio contagocce), verso la galleria del San Gottardo. In questo frangente i mezzi pesanti, dopo un breve 'slancio' sulla corsia d'emergenza, lasciano la stessa immettendosi sull'unica corsia di marcia che porta al sopraccitato manufatto. Come già chiarito nel precedente rapporto di controsservazione datato 12 luglio 2004, la partenza dei mezzi pesanti avviene per ovvi motivi di fardello, molto lentamente. […]" (rapporto del 12 agosto 2004, pag. 1 in basso);
che ciò posto, dal fascicolo processuale non emergono elementi sufficienti a escludere oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato sia stato costretto a compiere la manovra rimproveratagli a causa di un indebito e repentino spostamento del mezzo pesante affiancato dalla corsia d'emergenza all'unica corsia di marcia esistente dopo il km 108.200, senz'altro possibile a prescindere dalla lentezza degli autocarri in fase di accelerazione dopo l'arresto al semaforo posto al medesimo km;
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non può giungere al convincimento che al ricorrente sia imputabile il reato contemplato nella decisione impugnata;
che del resto anche la Sezione della circolazione – preso atto delle doglianze ricorsuali e delle contro osservazioni di polizia del 12 luglio 2004 – si è rimessa al giudizio di quest'autorità;
che s'impone pertanto di accogliere il ricorso, annullare il querelato giudizio e soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
|
|
– Sezione della circolazione, Camorino.
|
Il giudice: La segretaria: