Incarto n.
30.2004.213/AMM

15072/210

Bellinzona

17 settembre 2004

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 luglio 2004 presentato da

 

 

____________

(patrocinato dall'________)

 

contro

 

la decisione n. 15072/210 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1

 

viste                                  le osservazioni del 9 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 2 luglio 2004, ha inflitto a _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 27 maggio 2004 in territorio di Giornico:

                                         "alla guida del veicolo articolato __________ effettuava un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio";

 

                                         che _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

 

                                         che in uno scritto del 9 agosto 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 8, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 1 e 3 OTS – di avere condotto un veicolo articolato per un trasporto transfrontaliero "usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio";

 

                                         che l'insorgente nega dal canto suo di aver commesso qualsivoglia reato, asserendo di essersi trovato "sul punto, dove le corsie si separano, un camion con lampeggiatori di avvertimento in azione" e di essere stato perciò costretto "a cambiare sulla corsia sinistra, dalla quale non gli fu possibile poi ricambiare sull'altra corsia" (ricorso, pag. 1 in basso);

 

                                         che l'interessato contesta altresì di avere utilizzato la sigla "S", di cui egli avrebbe finanche ignorato l'esistenza sino "al momento della contestata infrazione" (ricorso, loc. cit.);

 

                                         che riguardo al transito abusivo sulla corsia preferenziale, la giustificazione addotta dal ricorrente è stata confutata dalla polizia cantonale in un rapporto del 2 agosto 2004 – sul quale il multato ha avuto modo di esprimersi – secondo cui "da un nostro controllo in zona non vi era nessun autocarro in panne";

 

                                         che nel successivo scritto del 17 agosto 2004, il ricorrente sottolinea invero di non avere mai "affermato che si trattava di un veicolo in panne" e di ignorare "la ragione per la quale i lampeggiatori di avvertimento erano stati azionati";

                                        

                                         che tuttavia, l'eventuale presenza di un camion con i lampeggiatori di avvertimento inseriti sulla corsia regolamentare non consentiva certo al multato – senza conoscere il motivo di tale situazione – di oltrepassare l'altro mezzo pesante immettendosi nella corsia a lui vietata: egli avrebbe invece dovuto fermarsi dietro l'altro camion e attendere lo sblocco della propria corsia o eventuali istruzioni di polizia;

 

                                         che su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

                                   

                                         che riguardo all'utilizzo abusivo della sigla "S", l'agente denunciante rileva come "il contravventore ha pienamente ragione, infatti come risulta dalla cauzione da me stilata, non viene indicata tale infrazione" (rapporto del 2 agosto 2004, in fine);

 

                                         che la decadenza di quest'ultimo reato giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la sanzione pecuniaria a fr. 100.– (pari all'importo previsto dall'elenco allegato all'OMD, infrazione n. 304.5, per l'inosservanza di un divieto di circolazione giusta gli art. 19 cpv. 1 lett. d OSS e 90 n. 1 LCS), di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio, così come alla postulata assegnazione di ripetibili nemmeno previste dalla LPContr;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

 

per questi motivi,                visti gli art. 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 1 lett. d OSS; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.

 

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese dell'attuale sentenza, né si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).