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Incarto
n. 04 1066/709 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 luglio 2004 presentato da
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________ |
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contro |
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la decisione n. 04 1066/709 del 16 luglio 2004 emessa dl'Ufficio giuridico della _CRTE1 |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che ______ è insorta contro tale risoluzione con un ricorso del 26 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che non sono state chieste osservazioni all'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;
che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);
che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre 2003;
che l'insorgente non nega di avere commesso l'infrazione, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:
"Con la presente confermo quanto dichiarato nella mia lettera precedente del 3 maggio '04. Inoltre sempre per motivi del mio stato di salute e delle cure costosissime non riesco nemmeno a far fronte alla franchigia della cassa malati e alle partecipazioni. In tale caso l'ultima mia preoccupazione e il decreto di multa.
Vorrei risparmiare ulteriori sprechi sia a me che a voi, in quanto avviare una pratica giudiziaria nei miei confronti avrebbe la stessa conclusione considerando il fatto della mia situazione finanziaria";
che la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente non la esimeva tuttavia, con ogni evidenza, dal dovere di notificare entro 30 giorni il cambiamento del proprio stato civile, e ciò – contrariamente a quanto lascia intendere l'interessata nelle evocate osservazioni del 3 maggio 2004 – a prescindere dagli oneri addebitatile in seguito a una precedente domanda di modifica dell'indirizzo, così come da future spese inerenti ad altri cambiamenti personali e rinnovi di permesso;
che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente, alla sua situazione finanziaria e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: