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Incarto
n. 16770/208 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 luglio 2004 presentato da
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RI1 |
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contro |
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la decisione n. 16770/208 del 16 luglio 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni del 19 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 luglio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 10 aprile 2004 in territorio di Mendrisio:
"ha autorizzato a circolare con la vettura __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre";
che __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 luglio 2004 in cui postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 19 agosto 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 10 cpv. 2 prima frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre;
che chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere – in violazione delle predette norme – "autorizzato a circolare con la vettura __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre";
che il ricorrente nega qualsivoglia reato, adducendo di essere stato scagionato dal Procuratore pubblico per i medesimi fatti;
che in effetti il magistrato inquirente ha decretato il 26 luglio 2004 un non luogo a procedere nei confronti dell'interessato per l'infrazione in rassegna, sottolineando come "dall'inchiesta esperita risulta che [egli] aveva consegnato le chiavi del proprio veicolo a [C.F.], persona senza licenza di condurre, non perché si mettesse alla guida ma unicamente perché gli recuperasse il portamonete lasciato nell'abitacolo, per cui non sono emersi sufficienti indizi o prove atte a suffragare il prospettato reato";
che ciò posto, non vi sono motivi per scostarsi dalle conclusioni del Procuratore pubblico, tant'è che la stessa Sezione della circolazione – preso atto delle doglianze ricorsuali – si è rimessa al giudizio di quest'autorità;
che s'impone pertanto di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1 cpv. 3 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: